Cassazione Penale, Ordinanza n. 14325/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 7 luglio 2025. Dalla motivazione emerge che il gravame censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico e sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura sulle attenuanti generiche fosse generica e meramente reiterativa di questioni già vagliate dalla Corte territoriale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non ascrivibile a colpa inesigibile, segue la condanna alla sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche erano state richieste nella loro massima estensione, ma il diniego della Corte territoriale è stato ritenuto adeguatamente motivato e non manifestamente illogico; il ricorso che si limita a riproporre la censura è inammissibile.
art. 591 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso è stata ravvisata per genericità e sostanziale riproposizione di censure già disattese dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non può essere esclusa quando il ricorso è stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo ove la motivazione del giudice di merito presenti vizi rilevanti; non è sufficiente un motivo generico o meramente assertivo.
- Quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti generiche, la Corte di cassazione non può sostituirsi a quel giudizio con una rivalutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14200/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14245/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14250/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14262/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14278/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14283/2026 del 20/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →