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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14325/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 7 luglio 2025. Dalla motivazione emerge che il gravame censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico e sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura sulle attenuanti generiche fosse generica e meramente reiterativa di questioni già vagliate dalla Corte territoriale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non ascrivibile a colpa inesigibile, segue la condanna alla sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche erano state richieste nella loro massima estensione, ma il diniego della Corte territoriale è stato ritenuto adeguatamente motivato e non manifestamente illogico; il ricorso che si limita a riproporre la censura è inammissibile.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso è stata ravvisata per genericità e sostanziale riproposizione di censure già disattese dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non può essere esclusa quando il ricorso è stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo ove la motivazione del giudice di merito presenti vizi rilevanti; non è sufficiente un motivo generico o meramente assertivo.
  • Quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti generiche, la Corte di cassazione non può sostituirsi a quel giudizio con una rivalutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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