Cassazione Penale, Sentenza n. 5645/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto di truffa aggravata e continuata. Il ricorrente censura: 1) la utilizzabilità di rilievi tecnici ottenuti da videoregistrazioni originali non rinvenute, con presunta lesione del diritto di difesa per impossibilità di contestualizzare le immagini; 2) la acquisizione e valutazione delle relazioni di servizio come atti "irripetibili", contestando l'interpretazione secondo cui tali relazioni fossero irripetibili; 3) vizi di motivazione nella dichiarazione di responsabilità penale, sostenendo che non sussistevano ordini di servizio che vietassero le uscite e che potessero esistere giustificazioni lecite (anche verbali) per le attività esterne contestate.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di illustrare l'incidenza che l'eventuale esclusione dei rilievi tecnici o delle relazioni di servizio avrebbe avuto sulla "prova di resistenza": in mancanza di tale indicazione il motivo è aspecifico e inammissibile. Quanto alle relazioni di servizio, la Corte ha condiviso l'orientamento che ammette come atti irripetibili le relazioni che documentano lo stato dei luoghi o attività soggette a mutamento. Le restanti doglianze inerenti alla valutazione della prova sono state ritenute inammissibili in quanto attaccano il merito e la persuasività della motivazione, ricadendo nella sindacabilità non consentita in sede di cassazione salvo i vizi estremi (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione del 7 dicembre 2021.
Norme richiamate
Cass. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 (La Gumina)
nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza"
Se si contesta la utilizzazione di una prova, il ricorrente deve dimostrare che, eliminata quella prova, le residue risultanze non sarebbero state sufficienti a sostenere la condanna (onere di specificazione dell'incidenza sull'insieme probatorio).
Cass. Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019 (C.)
la relazione di servizio della polizia giudiziaria contenente la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un'attività osservata dal pubblico ufficiale soggetta a mutamento è un atto irripetibile
Le relazioni di servizio che descrivono condizioni o attività mutabili possono essere acquisite come atti irripetibili; diversamente non sono irripetibili le semplici rappresentazioni di fatti o la mera documentazione di acquisizioni di notizie di reato.
Cass. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna)
non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà
Le doglianze che mirano a una diversa valutazione della prova o alla persuasività delle conclusioni del giudice di merito sono inammissibili in cassazione, salvo che si tratti di vizi estremi della motivazione.
Massime di principio
- Se si impugna in cassazione l'utilizzabilità di una prova, occorre dimostrare esplicitamente come l'esclusione di quella prova inciderebbe sulle restanti risultanze ("prova di resistenza"); altrimenti il motivo rischia l'inammissibilità per aspecificità.
- Le relazioni di servizio della Polizia Giudiziaria possono essere qualificate come atti irripetibili se documentano lo stato dei luoghi o attività soggette a mutamento; le contestazioni formali alla loro acquisizione devono centrarsi su questo criterio.
- Le censure che sollecitano una diversa interpretazione del materiale probatorio (attacco al merito, alla credibilità dei testi o alla persuasività della motivazione) sono in generale inammissibili in Cassazione, salvo che emergano vizi gravi e manifesti (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
- Se la difesa lamenta violazioni del diritto di difesa riferite a prove incomplete (es. assenza di filmati originali), deve spiegare concretamente il pregiudizio subito e la rilevanza delle immagini mancanti rispetto alle altre prove legittimamente acquisite.
- In fase di impugnazione, differenziare sempre tra questioni di diritto (sindacabili in Cassazione) e questioni di fatto o valutazioni di prova (tipicamente sindacabili solo in presenza di vizi estremi).
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