Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26987/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nullità dell'ordinanza per inosservanza di norme giuridiche: il G.I.P. avrebbe convalidato il provvedimento del Questore prima che fossero trascorse quarantotto ore dalla notifica allo interessato, violando il diritto di difesa (termine dilatorio per presentare memorie o deduzioni). In concreto il provvedimento del Questore è stato notificato al Bonino il 16/12/2021 alle ore 10:00 e l'ordinanza di convalida risulta emessa/depositata il 17/12/2021, ossia prima del decorso delle 48 ore.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore di Ravenna del 14/12/2021 limitatamente all'obbligo di presentazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la convalida del G.I.P. non può intervenire prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica, termine necessario per l'effettivo esercizio del diritto di difesa; il mancato rispetto di tale termine determina nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. La cancelleria deve comunicare il dispositivo al Questore di Ravenna.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2-bis

    Attribuisce all'interessato la facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento; la Corte interpreta la norma in senso costituzionalmente orientato ritenendo necessario un termine dilatorio di 48 ore dalla notifica per consentire tale esercizio del diritto di difesa.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Il mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore è fonte di nullità di ordine generale ai sensi di questa disposizione.

  • Giurisprudenza (es. sent. n. 2471/08 Castellano; Sez. 3, n. 32824/2013 Cesare; Sez. 3, n. 21788/2011 Trentacoste)

    La giurisprudenza consolidata stabilisce che il destinatario del provvedimento ha un termine di 48 ore, decorrente dalla notifica, per formulare memorie o deduzioni; analogamente il Pubblico Ministero ha 48 ore per chiedere la convalida. La convalida prima del termine è viziata da nullità.

Massime di principio

  • La convalida giudiziale di un provvedimento questorile non può essere pronunciata prima del decorso di 48 ore dalla notifica al destinatario, per garantire il diritto di difesa cartolare.
  • Il mancato rispetto delle 48 ore determina nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.; il giudice può annullare senza rinvio e dichiarare l'inefficacia degli obblighi imposti.
  • La prova dei termini rilevanti (relata di notifica, timbri di cancelleria e orari) è decisiva: chi impugna deve documentare data/ora della notifica e del deposito della convalida.
  • Il termine di 48 ore vale sia per il destinatario (per presentare memorie/deduzioni) sia per il Pubblico Ministero (per chiedere la convalida); la regola è di carattere dilatorio e non meramente formale.
  • In situazioni analoghe, per tutelarsi è opportuno che il difensore produca tempestivamente memorie e faccia valere eventuali violazioni procedurali basandosi sui documenti di notifica e sui timbri di cancelleria.
  • Se la convalida avviene prematuramente, è possibile ottenere l'annullamento senza rinvio e l'inefficacia delle misure coattive la cui imposizione è stata pregiudicata dalla violazione del termine.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.