Sentenza n. 2804/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4291/2025, depositata e resa pubblica il 30.05.2025, r.g. 18015/2024, notificata all’Amministrazione in data 13.06.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 26.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4291/2025, che aveva condannato il Ministero all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre annualità, per complessivi euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Napoli, notificata al Ministero il 13 giugno 2025, non impugnata e divenuta definitiva, con la quale era stata riconosciuta l’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di euro 500,00 per ciascuna delle tre annualità maturate, per complessivi euro 1.500,00. Dedotta la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha lamentato la persistente inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione, produce un immediato vincolo conformativo-ordinatorio nei confronti del Ministero, il quale deve assicurare concretamente l’utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultava intervenuta alcuna esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di assegnare al ricorrente la Carta elettronica e di accreditare su di essa l’importo nominale complessivo di euro 1.500,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, il direttore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo l’insediamento su istanza della parte e l’esecuzione entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all’insediamento del commissario, nonché alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
articolo 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora per il caso di mancata o tardiva esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente, unitamente agli ulteriori presupposti, la proposizione dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando riconosce a un privato una specifica utilità nei confronti di una pubblica amministrazione, produce un vincolo conformativo-ordinatorio immediatamente eseguibile anche mediante il giudizio amministrativo di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione non deve limitarsi a riconoscere formalmente il contenuto del giudicato, ma deve assicurare concretamente al beneficiario il bene della vita attribuitogli dalla sentenza.
- La mancata esecuzione di una sentenza definitiva, notificata all’amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell’interessato qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola anche in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e facendola decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all’adempimento o all’insediamento del commissario ad acta.
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