Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20901/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il proprietario di terreni impugnava una cartella di pagamento relativa a contributi consortili per gli anni 2005 e 2006, deducendo in origine: assenza di piano di classifica, insussistenza di benefici arrecati ai fondi da opere consortili, decadenza del consorzio dal potere impositivo e difetto di motivazione della cartella. In appello la CTR respingeva il gravame ritenendo che i benefici risultassero da una relazione tecnica del consorzio, che la questione di decadenza fosse stata proposta con un diverso fondamento normativo rispetto a quello dedotto in primo grado e fosse quindi nuova, e che anche il difetto di motivazione fosse una censura nuova. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR qualificato come nuova l'eccezione di decadenza; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR qualificato come nuova l'eccezione di difetto di motivazione della cartella; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo l'erronea indicazione della localizzazione dei terreni, l'inconferenza della relazione tecnica riferita a opere di irrigazione anziché di bonifica e la genericità del documento. Il ricorrente invocava inoltre il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza di annullamento di un avviso di pagamento relativo agli stessi contributi.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente l'eccezione di giudicato esterno, ritenendo che, pur astrattamente deducibile nel giudizio di merito, non fosse producibile in sede di legittimità il documento attestante il passaggio in giudicato per il divieto dell'art. 372 c.p.c. Ha poi rigettato il primo motivo: la nuova deduzione in appello dell'eccezione di decadenza, fondata su un diverso presupposto normativo e su diversi fatti costitutivi rispetto a quelli allegati in primo grado, integra questione nuova preclusa dall'art. 57 d.lgs. 546/1992. Ha invece accolto il secondo motivo: la censura di difetto di motivazione della cartella non era nuova, perché risultava già proposta nei gradi di merito; la CTR ha quindi errato nel dichiararla inammissibile per novità. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio"

    in appello nel processo tributario è preclusa la proposizione di eccezioni nuove, ossia fondate su diversi presupposti normativi e fattuali rispetto a quelli dedotti in primo grado

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'abbandono in appello della originaria prospettazione di un'eccezione determina la preclusione conseguente al mancato mantenimento della deduzione originaria

  • art. 372 c.p.c.

    in cassazione è preclusa la produzione di documenti non compresi nel perimetro consentito, sicché il documento attestante il giudicato esterno non poteva essere prodotto

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per definire il passaggio in giudicato della precedente sentenza invocata come giudicato esterno

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato in relazione al termine breve di impugnazione della sentenza invocata come giudicato esterno

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per individuare il momento ultimo di passaggio in giudicato della precedente decisione

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del secondo

  • art. 23, comma 6, L.R. Calabria 11/2003

    indica il regime di riscossione dei contributi consortili e il rinvio alle regole della riscossione coattiva previste dalla normativa statale

  • art. 53 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato quale base per l'affidamento della riscossione ai soggetti iscritti all'albo

  • d.m. 11 settembre 2000, n. 28

    richiamato in relazione all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione

  • art. 52, comma 6, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato quale norma di rinvio per la riscossione coattiva

  • Titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato come disciplina procedurale della riscossione coattiva

  • art. 4 d.l. 24 settembre 2002, n. 209, conv. in L. 22 novembre 2002, n. 265

    richiamato quale ulteriore rinvio alla procedura di riscossione coattiva

  • r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21

    richiamato per affermare che, quando la cartella costituisce il primo atto impositivo del consorzio, essa deve essere motivata come un atto impositivo

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'eccezione di decadenza dell'amministrazione o dell'ente impositore, in quanto posta nell'interesse esclusivo del contribuente, è eccezione in senso proprio: deve essere tempestivamente dedotta dalla parte e, se in appello viene fondata su un diverso presupposto normativo o fattuale, integra questione nuova preclusa dall'art. 57 d.lgs. 546/1992.
  • La novità dell'eccezione non dipende solo dal nomen iuris, ma soprattutto dall'introduzione di un diverso tema di indagine e di decisione, fondato su circostanze di fatto non già comprese tra le allegazioni sottoposte al primo giudice.
  • Quando la cartella di pagamento costituisce il primo e unico atto con cui l'ente esercita la pretesa tributaria, essa deve contenere una motivazione propria di un atto impositivo, idonea a consentire al contribuente il controllo sulla correttezza dell'imposizione.
  • Nel giudizio di legittimità la produzione del documento attestante il passaggio in giudicato di una precedente sentenza è soggetta ai limiti dell'art. 372 c.p.c.; il giudicato esterno non può essere utilmente introdotto in cassazione fuori dai casi consentiti.
  • Se una censura è già stata ritualmente proposta nei gradi di merito, il giudice di appello non può dichiararla inammissibile per asserita novità senza verificare il contenuto effettivo delle allegazioni e delle difese svolte in precedenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.