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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27635/2021 del 11/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento e un avviso di pagamento emessi dal Comune per il recupero della TARES/TARI dovuta per le annualità 2013 e 2015. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva invece respinto il ricorso della medesima contro gli atti impositivi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio ha poi depositato memoria dichiarando di avere conciliato la vertenza e producendo documentazione di accettazione della controparte. La Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali della rinuncia al ricorso in presenza di accettazione della controparte e le conseguenze in tema di spese e contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha affermato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce effetti processuali anche senza accettazione della controparte, mentre l'accettazione rileva solo per le spese. Ha ritenuto integrati i presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l'estinzione e ha compensato integralmente le spese di lite in ragione dell'accettazione espressa della controparte. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, proprio perché la declaratoria di estinzione esclude l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di rinuncia, la disciplina delle spese dipende dall'eventuale accettazione della controparte; in difetto di accettazione la sentenza di estinzione può porre le spese a carico della parte che ha dato causa all'estinzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto dalla parte impugnante soccombente a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce effetti processuali anche senza accettazione delle altre parti, poiché non ha natura accettizia.
  • L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente non incide sulla validità dell'estinzione, ma rileva ai fini della regolazione delle spese.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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