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Circolare

Circolare numero 39 del 17-03-2020

Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate, per l’anno 2020, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce le aliquote FPLD e INAIL applicabili per il 2020 alle aziende agricole (distinguendo le aziende generiche da quelle con processi produttivi di tipo industriale), ricorda l'applicazione di minimali e massimali di legge e conferma le agevolazioni tariffarie per zone (non variate rispetto al regime in vigore fino a luglio 2010). Sono richiamate le norme di riferimento e specificate le quote a carico del lavoratore.

Aliquote contributive e agevolazioni per il settore agricolo - anno 2020

Punti principali

Contributi FPLD - aziende agricole in generale

Per il 2020 l'aliquota contributiva complessiva è del 29,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore. L'aliquota segue le maggiorazioni previste dal d.lgs. 16/4/1997, n.146 e dalla legge 27/12/2006, n.296; si applicano i minimali e massimali di legge.

Contributi FPLD - aziende con processi produttivi industriali

Per le aziende di trasformazione/manipolazione con processi industriali l'aliquota complessiva per il 2020 è del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore (raggiunta la misura prevista già dal 2011 e incrementata dalla legge n.296/2006).

Contributi INAIL per operai agricoli dipendenti (dal 1/1/2020)

Le aliquote INAIL restano invariate: Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250% e Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%, come disposto dall'art.28, comma 3, d.lgs. 23/2/2000, n.38.

Agevolazioni per zone tariffarie - anno 2020

Le agevolazioni per zone tariffarie non sono variate rispetto al regime a luglio 2010 (art.1, comma 45, legge 13/12/2010, n.220). Applicazione: territori non svantaggiati = aliquota applicata 100%; particolarmente svantaggiati (ex Montani) = misura agevolazione 75% -> aliquota applicata 25%; svantaggiati = misura agevolazione 68% -> aliquota applicata 32%. Le agevolazioni non si applicano al contributo previsto dall'art.25, comma 4, legge 21/12/1978, n.845.

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