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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34368/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia traeva origine dall'impugnazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 47/2018, relativa alla tassazione in Italia delle pensioni percepite da un cittadino svedese residente in Italia per gli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011. In pendenza del giudizio di legittimità, il contribuente ha depositato memoria dichiarando di essersi avvalso della procedura di definizione agevolata della lite prevista dalla legge n. 197/2022 e di non avere più interesse al ricorso. La Corte ha quindi esaminato prioritariamente l'istanza di sospensione/estinzione legata alla definizione agevolata, rilevando la documentazione attestante l'ammissione alla procedura e il pagamento delle rate scadute, nonché l'applicazione della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, conv. in l. n. 108/2025, che precisa quando si perfeziona la definizione ai fini dell'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo applicabile la disciplina interpretativa sopravvenuta che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi relativi a debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, considera perfezionata la definizione con il versamento della prima o unica rata. Sulla base della dichiarazione del contribuente, dell'ammissione alla procedura, del pagamento delle rate dovute fino a quel momento e della documentazione richiesta, il ricorso è stato definito senza esame del merito. Le spese sono state poste a carico di chi di dovere secondo la formula finale tronca nel testo.

Norme richiamate

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 235, 236, 241

    procedura di definizione agevolata della controversia

    La disciplina della definizione agevolata è stata richiamata come base normativa per l'estinzione del giudizio; la norma interpretativa successiva chiarisce che, ai fini dell'estinzione, il perfezionamento rileva con il pagamento della prima o unica rata e con il deposito della documentazione prevista.

  • D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, art. 3-bis, comma 1 e comma 2, lett. c), conv. con modif. in L. 21 febbraio 2025, n. 15

    procedura di definizione agevolata

    Richiamato quale ulteriore base della definizione agevolata cui il debitore ha aderito e della documentazione attestante l'adesione e il pagamento.

  • D.L. 84/2025, art. 12-bis, conv. in L. 108/2025

    "Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che... l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute..."

    Norma di interpretazione autentica applicata dalla Corte: ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, il perfezionamento si considera avvenuto con il versamento della prima o unica rata, mentre l'estinzione è dichiarata d'ufficio dal giudice previa presentazione della dichiarazione di adesione, della comunicazione prevista e della prova del versamento.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari oggetto di definizione agevolata, l'estinzione del processo può essere dichiarata d'ufficio dal giudice quando risulti la regolare adesione alla procedura e la documentazione richiesta dalla legge.
  • Ai fini dell'estinzione dei giudizi relativi a debiti inclusi nella definizione agevolata, il perfezionamento della definizione si considera realizzato con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, secondo la norma di interpretazione autentica applicabile.
  • La sopravvenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata, accompagnata dalla prova del versamento dovuto, rende inutile la prosecuzione del giudizio di legittimità, che va dichiarato estinto senza esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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