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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37596/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

disputa sulla disciplina applicabile e sulla competenza per la revocazione di una sentenza emessa dalla Commissione tributaria centrale ancora pendente al 1° aprile 1996: se il procedimento di revocazione dovesse essere regolato dall'art. 41 del d.P.R. n. 636/1972 in virtù della normativa transitoria (art. 75 del d.lgs. n. 546/1992) e quale fosse il giudice competente a decidere (Commissione tributaria regionale / Corte di cassazione / altro), alla luce della soppressione della Commissione tributaria centrale

La decisione

la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 41 del d.P.R. n. 636/1972 per effetto dell'art. 75 del d.lgs. n. 546/1992 alle controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale al 1° aprile 1996; ha escluso che la revocazione debba essere decisa dalla Corte di cassazione e ha individuato la competenza nella commissione tributaria regionale (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) territorialmente competente. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso, assorbito le altre doglianze e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per decidere sui motivi di revocazione relativi alla pronuncia n. 55/2/2014 della Commissione tributaria centrale, regolando le spese del giudizio di legittimità

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 636/1972, art. 41

    «Contro le decisioni delle commissioni tributarie, che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate, è ammessa la revocazione ai sensi degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto relative al giudizio dinanzi alla commissione di secondo grado»

    la Corte ha ritenuto che questa norma disciplina la revocazione delle decisioni della Commissione tributaria centrale per i processi pendenti alla data transitoria del 1/4/1996, in virtù dell'applicazione transitoria disposta dall'art. 75 del d.lgs. 546/1992

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 75

    prevede l'applicazione della disciplina processuale del d.P.R. n. 636/1972 per le cause ancora pendenti al 1° aprile 1996 davanti alla Commissione tributaria centrale

    norma transitoria che consente l'applicazione del previgente regime (tra cui l'art. 41) alle controversie pendenti davanti alla Commissione centrale alla data di insediamento delle nuove commissioni

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 76, co. 3

    «Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla commissione tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria regionale competente»

    la Corte ha usato questa disposizione per argomentare che, anche per ragioni di continuità e competenza territoriale, il giudice competente a proseguire o decidere procedimenti connessi alla Commissione centrale è la commissione tributaria regionale (ora corte di giustizia tributaria di secondo grado)

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 80, co. 2

    «Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali»

    conferma il carattere temporale dell'operatività delle nuove commissioni dal 1/4/1996 e giustifica l'applicazione delle norme transitorie per i casi pendenti

  • legge n. 244/2007, art. 1, commi 351-352

    previsione di decentramento delle sezioni della Commissione tributaria centrale presso le Commissioni tributarie regionali e attribuzione dei processi pendenti alla sezione regionale di competenza

    la Corte ha richiamato questa disposizione per rafforzare l'idea che la competenza sulle decisioni della soppressa Commissione centrale è stata di fatto trasferita alle commissioni regionali (ora sezioni o Corti di giustizia tributaria di secondo grado)

  • codice di procedura civile, artt. 395 e 396

    citati nell'art. 41 del d.P.R. n. 636/1972 come richiamo per il procedimento di revocazione

    gli articoli regolano i casi e le modalità della revocazione in generale; la Corte li ritiene richiamati per disciplinare la procedura di revocazione delle decisioni tributarie soggette ad art. 41

  • legge n. 130/2022

    richiamata nel testo come riferimento alla nuova denominazione/organizzazione (attribuendo al sistema la Corte di giustizia tributaria di secondo grado)

    la Corte tiene conto dell'evoluzione normativa e identifica il giudice attuale competente (Corte di giustizia tributaria di secondo grado) in luogo delle precedenti commissioni regionali

Massime di principio

  • Se una decisione di una giurisdizione soppressa era ancora pendente alla data della riforma, le norme transitorie possono rendere applicabile la disciplina previgente (es. art. 41 d.P.R. 636/1972) per i rimedi processuali come la revocazione
  • L'assenza di una precisa indicazione normativa di competenza può essere colmata mediante interpretazione sistematica: norme transitorie e di decentramento (es. art. 76 d.lgs. 546/1992 e commi della legge n. 244/2007) orientano a ritenere competente il giudice subentrante territorialmente (commissione tributaria regionale / Corte di giustizia tributaria di secondo grado)
  • Il fatto che la decisione impugnata sia stata pronunciata da un "grado" di giudizio poi soppresso non impedisce che la revocazione sia decisa da un giudice di "grado" divenuto competente per effetto della ricollocazione dei processi (la valutazione del grado formale perde rilievo di fronte alla cessazione dell'ufficio originario)
  • In generale, per cause pendenti alla data di una riforma occorre verificare sempre le norme transitorie che indicano quale disciplina processuale si applica e come venga ricollocata la competenza territoriale
  • Quando si valuta la competenza per un rimedio straordinario dopo riforme organiche della giurisdizione, è corretto dare rilievo alla finalità di continuità del processo e alla logica del decentramento delle funzioni giudiziarie piuttosto che a meri criteri formali di grado
  • In contenziosi simili conviene anticipare e dedurre espressamente la richiesta di individuazione del giudice competente sulla base delle norme transitorie e della ricollocazione dei processi (per evitare eccezioni di inammissibilità basate su difetto di competenza)

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