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Ordinanza

Ordinanza n. 1655/2026 - Napoli, Sezione 6

quanto al ricorso n. 2975 del 2024: per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato sulla domanda del 22/03/2024, tesa ad ottenere la predisposizione di un progetto individuale ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L. 328/2000; e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere ad adottare il progetto individuale per il minore disabile. quanto al ricorso n. 627 del 2025: per l’ottemperanza della sentenza del TAR Campania Napoli n. 5317/2024 pubblicata in data 10/10/2024, resa nel giudizio n.r.g. 2975/2024.

Giustizia amministrativa202402975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 5317/2024, già oggetto di ottemperanza con sentenza n. 3659/2025, relativa all'obbligo di predisporre il progetto individuale per il minore con disabilità

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I genitori del minore hanno promosso, con il ricorso n. 2975/2024, l'azione avverso il silenzio-inadempimento sulla domanda del 22 marzo 2024, volta a ottenere la predisposizione di un progetto individuale ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 328/2000. Il TAR aveva accolto tale ricorso, dichiarando l'obbligo del Comune di Vitulazio di adottare, d'intesa con la ASL competente, il progetto individuale entro sessanta giorni. Successivamente, con il ricorso n. 627/2025, i medesimi ricorrenti avevano chiesto l'ottemperanza alla sentenza, ottenendo un ulteriore termine di sessanta giorni e la nomina del direttore generale dell'Istituto Superiore di Sanità quale commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il commissario, insediatosi e avviate le operazioni, ha chiesto una proroga di sessanta giorni per completare gli adempimenti esecutivi; i ricorrenti non si sono opposti.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione e ha accolto l'istanza del commissario ad acta. Considerato che il commissario aveva documentato le attività già svolte e quelle ancora necessarie per dare esecuzione alla sentenza, e rilevata l'assenza di opposizione dei ricorrenti, il Tribunale ha prorogato di ulteriori sessanta giorni il termine per la conclusione dell'incarico commissariale. L'ordinanza non definisce ulteriormente il contenuto del progetto individuale né accerta una nuova inadempienza, limitandosi alla gestione della fase esecutiva. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone coinvolte.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, l. 328/2000

    predisposizione del progetto individuale per la persona disabile

    La disposizione costituisce il fondamento dell'obbligo amministrativo di predisporre il progetto individuale in favore della persona con disabilità, secondo quanto già accertato nelle sentenze richiamate.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per il trattamento dei dati personali connesso alla pubblicazione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione al trattamento dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Fondamento della prescrizione di oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute e quale base della misura di oscuramento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta documenta l'avvio delle operazioni esecutive e la necessità di ulteriori attività per completare l'incarico, il giudice può prorogare il termine assegnato, anche alla luce della mancata opposizione delle parti interessate.
  • La riunione dei ricorsi è giustificata dalla connessione quando un giudizio riguarda l'accertamento dell'obbligo di provvedere e un successivo giudizio concerne l'esecuzione della decisione adottata sul medesimo obbligo.
  • La proroga del termine al commissario ad acta costituisce una misura di gestione della fase esecutiva e non implica, di per sé, una nuova decisione sul merito dell'obbligo amministrativo originariamente accertato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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