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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26744/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito di condanna per il reato contestato, senza modifiche al trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la censura, oltre a risolversi in doglianze di fatto non consentite in sede di legittimità, è manifestamente infondata perché la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti era immune da evidenti illogicità. La Corte richiama il principio secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Norme richiamate

  • circostanze attenuanti generiche

    Il diniego può essere motivato richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza dei presupposti applicati dalla Corte, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge, si risolvano in una rivalutazione del merito o in mere doglianze in fatto.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare uno per uno tutti gli elementi prospettati dalle parti.
  • La motivazione sul trattamento di favore richiesto dall'imputato non è viziata se non presenta evidenti illogicità e consente di comprendere l'iter argomentativo seguito dal giudice.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dal codice di rito, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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