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Circolare

Circolare n. 36 del 21/06/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti operativi sulla nuova disciplina Intrastat, con particolare riguardo ai servizi intracomunitari, ai soggetti obbligati, ai contribuenti minimi, agli enti non commerciali, alle rettifiche e alle modalità di compilazione dei modelli. Vengono inoltre affrontati numerosi quesiti pratici su casi specifici: operazioni con soggetti in regime di piccole imprese, trasporti, riparazioni, software, intermediazioni, agenzie di viaggio, conti deposito/prova, criteri di periodicità e modalità di incasso. Il documento distingue con precisione tra cessioni/acquisti di beni e prestazioni di servizi, chiarendo quando l’operazione va dichiarata e quando è esclusa.

Chiarimenti sui modelli Intrastat dopo il recepimento delle Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE

Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – Chiarimenti sui quesiti Intrastat

La circolare fornisce chiarimenti organici sulla nuova disciplina degli elenchi riepilogativi Intrastat, introdotta a seguito del recepimento delle direttive in materia di territorialità IVA e di scambi intracomunitari. Il documento si concentra soprattutto sulle prestazioni di servizi, ma affronta anche profili relativi a beni, soggetti obbligati, periodicità, rettifiche e numerosi casi pratici sottoposti al Forum Intrastat.

Ambito soggettivo: chi presenta gli elenchi

La circolare ribadisce che, per i servizi, l’obbligo dichiarativo dipende dal principio dello stabilimento: rilevano le operazioni rese o ricevute tra soggetti passivi stabiliti in Stati membri diversi. Non vanno invece incluse le prestazioni rese o ricevute nei confronti di soggetti stabiliti in Paesi terzi, anche se questi risultino identificati IVA nella Comunità, quando manchi uno stabilimento nel territorio comunitario.

Per i beni, invece, il criterio è oggettivo. Devono essere dichiarate tutte le operazioni che presentano i requisiti della cessione o dell’acquisto intracomunitario, cioè acquisizione della proprietà, movimentazione del bene tra due Stati membri e status di operatori economici dei contraenti. Ciò vale anche se una parte è stabilita in un Paese terzo, purché identificata ai fini IVA nella Comunità.

Enti non commerciali e contribuenti minimi

Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni non commerciali devono presentare gli elenchi per gli acquisti di beni e servizi se svolgono attività commerciale, anche soltanto in via secondaria. L’obbligo sussiste anche quando tali soggetti non svolgano alcuna attività rilevante ai fini IVA, purché siano identificati ai fini dell’imposta; vi rientrano, ad esempio, gli enti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di 10.000 euro o che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia.

Per i contribuenti nel regime dei minimi, la circolare distingue quattro ipotesi:

  • acquisti intracomunitari di beni: vanno integrati e dichiarati negli elenchi, senza detrazione;
  • cessioni di beni: non costituiscono cessioni intracomunitarie e non si dichiarano;
  • acquisti di servizi da soggetti UE: si applica il criterio della territorialità del committente, con autofattura/integrazione, senza detrazione e con inclusione negli elenchi;
  • prestazioni di servizi rese a soggetti UE: non si dichiarano, perché considerate operazioni interne senza rivalsa.

La circolare ricorda inoltre che il regime dei minimi cessa nell’anno stesso in cui i ricavi o compensi superano 30.000 euro per oltre il cinquanta per cento; da quel momento si applicano le regole ordinarie anche per Intrastat.

Operazioni con soggetti comunitari nel regime delle piccole imprese

Quando un soggetto passivo italiano intrattiene rapporti con operatori di altri Stati membri che rientrano nel regime giuridico delle piccole imprese, la circolare applica il principio per cui l’operazione si considera rilevante nello Stato membro di origine o secondo la regola generale di territorialità, a seconda del tipo di operazione.

In sintesi:

  • se l’italiano acquista beni o servizi da tali operatori, non effettua un acquisto intracomunitario e, se manca una documentazione idonea, emette autofattura senza IVA, senza compilare gli elenchi per tali acquisti;
  • se cede beni a tali operatori, effettua una cessione intracomunitaria, emette fattura senza IVA e compila l’elenco dei beni;
  • se presta servizi a tali operatori, l’operazione è intracomunitaria e va dichiarata;
  • se riceve servizi da tali operatori, non effettua l’acquisto intracomunitario e non compila l’elenco dei servizi ricevuti.

Contenuto degli elenchi dei servizi e operazioni escluse

La circolare chiarisce che nei modelli Intrastat relativi ai servizi vanno incluse, per le prestazioni rese, tutte quelle diverse dalle deroghe contenute negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. 633/1972, e quindi soggette alla regola generale dell’art. 7-ter. In modo corrispondente, negli elenchi dei servizi ricevuti da soggetti passivi italiani vanno dichiarate le operazioni imponibili in Italia secondo il medesimo criterio generale.

Restano escluse le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta nello Stato del committente o non è dovuta in Italia, nonché le prestazioni soggette a deroghe specifiche sulla territorialità.

Errori, omissioni e rettifiche

Per le variazioni di operazioni già indicate negli elenchi, effettuate ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972, i documenti rettificativi devono essere riportati nel periodo in cui la variazione è stata registrata.

Se il contribuente ha omesso di includere dati relativi a prestazioni di servizi, deve presentare una dichiarazione apposita, indicando il mese o trimestre in cui si è verificata l’omissione e compilando la sezione 3 del modello. Negli altri casi di errori relativi ai servizi, anche quando siano state incluse operazioni non dovute, si usa la sezione 4 dedicata alle rettifiche.

La circolare aggiunge che la correzione può essere fatta immediatamente, senza attendere la scadenza del periodo successivo.

Periodicità, superamento della soglia di 50.000 euro e cambio di frequenza

In caso di superamento della soglia di 50.000 euro nel corso del trimestre, l’operatore è tenuto a passare subito alla periodicità mensile. La circolare chiarisce come comportarsi nei diversi casi di superamento a gennaio, febbraio o marzo, e come compilare il frontespizio del modello trimestrale quando il superamento interviene nel corso del trimestre.

È inoltre precisato che chi, pur potendo presentare trimestralmente, sceglie di presentare mensilmente nei primi mesi dell’anno non può poi tornare al trimestre nel medesimo anno. Per il 2010, primo anno di applicazione dell’obbligo di dichiarare i servizi intracomunitari, i soggetti tenuti esclusivamente ai servizi restano in linea generale trimestrali fino al superamento della soglia.

Se in un mese o trimestre non sono state effettuate operazioni, non vi è alcun obbligo dichiarativo.

Momento di effettuazione delle prestazioni, registrazione e acconti

Per i servizi il momento di effettuazione coincide, in via generale, con il pagamento del corrispettivo, salvo talune eccezioni per prestazioni continuative di durata superiore a un anno senza pagamenti parziali o acconti. È a tale momento che va emessa autofattura o integrata la fattura del fornitore comunitario.

L’autofattura deve essere annotata entro quindici giorni nel registro delle fatture emesse; la registrazione nel registro acquisti segue, invece, il più ampio termine previsto per l’esercizio della detrazione. La circolare precisa che gli elenchi Intrastat riepilogano i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione: perciò, un’autofattura emessa il 31 gennaio e registrata il 10 febbraio va inclusa negli elenchi di gennaio.

Anche le autofatture emesse anticipatamente rispetto al momento di effettuazione dell’operazione vanno comunque dichiarate. Lo stesso principio vale per le fatture di acconto relative a prestazioni di servizi: l’acconto va fatturato e rilevato nell’Intrastat nel momento del pagamento della frazione di corrispettivo.

Servizi specifici: trasporti, riparazioni, software, intermediazioni, turismo e formazione

La circolare dedica numerose risposte a casi pratici:

  • i trasporti di beni tra soggetti passivi di diversi Stati membri sono servizi territorialmente rilevanti nel Paese del committente;
  • il sub-vettore italiano che presta il servizio al vettore italiano effettua una prestazione rilevante in Italia e la fattura con IVA, senza Intrastat;
  • se il trasporto è accessorio a una cessione di beni, il costo va incluso nel modello dei beni e non in quello dei servizi;
  • le riparazioni di beni mobili onerose, se territorialmente rilevanti in Italia, vanno dichiarate come servizi resi, comprensive del corrispettivo complessivo, senza Intrastat beni;
  • l’invio di beni in altro Stato membro per riparazione non costituisce cessione intracomunitaria;
  • i software scaricati via Internet costituiscono servizi elettronici e, dal 2010, se prestati da un soggetto UE a un committente italiano, vanno dichiarati tra gli acquisti di servizi;
  • nell’acquisto di software rileva il rapporto contrattuale con il venditore e nel modello va indicata la partita IVA del fornitore;
  • i servizi di intermediazione resi in nome e per conto del cliente seguono la regola generale dell’art. 7-ter e vanno inclusi negli elenchi;
  • l’attività di guida turistica, per il prevalente profilo culturale, è esclusa dagli elenchi;
  • i corsi di formazione e addestramento del personale sono servizi generici territorialmente rilevanti in Italia, salvo esenzione;
  • i pacchetti turistici venduti dagli operatori del settore restano fuori dall’Intrastat, mentre i singoli servizi possono essere soggetti a diverse regole, compreso il regime speciale del margine.

Altri casi particolari: beni, lavorazioni, e-commerce e diritti immateriali

La circolare affronta anche ulteriori fattispecie:

  • le operazioni soggette al regime del margine non costituiscono cessioni intracomunitarie e non vanno dichiarate;
  • per le lavorazioni autonome di beni tra operatori UE va presentato l’Intrastat servizi; se la lavorazione è accessoria alla cessione del bene, il valore confluisce nel bene;
  • nel caso di vendita di sedie con tessuto ricevuto in conto lavoro, la società effettua una cessione di beni e le spese di lavorazione e trasporto accessorie si includono nel modello dei beni;
  • le vendite tramite portali online possono integrare prestazioni di intermediazione o servizi elettronici; il fatto che il servizio sia reso via Internet non lo trasforma automaticamente in commercio elettronico, ma il mezzo telematico è solo lo strumento di raccolta;
  • le provvigioni di agenti comunitari possono essere servizi ricevuti se rese in nome e per conto del cliente;
  • i diritti di riproduzione di immagini e, in certi casi, i diritti d’autore costituiscono prestazioni di servizi da dichiarare, salvo l’ipotesi in cui il prestito sia reso dall’autore o dai suoi eredi e resti fuori campo IVA.

Dati del modello: numerazione, valuta, incasso, paese di pagamento e modalità di erogazione

Per i servizi ricevuti, il numero e la data da indicare negli elenchi sono quelli registrati nel registro IVA delle fatture emesse; se è utilizzato un unico registro sezionale, vale la relativa numerazione unica.

Per i corrispettivi in valuta estera, il controvalore in euro va determinato con il cambio pubblicato dalla Banca d’Italia alla data di effettuazione dell’operazione. In caso di rettifiche in valuta, si utilizza il cambio del giorno dell’operazione originaria.

La circolare specifica inoltre le modalità di incasso:

  • codice A per accredito in conto corrente;
  • codice B per bonifico bancario;
  • codice X per altre modalità, compresa la ricevuta bancaria;
  • carta di credito assimilata ad accredito.

Il Paese di pagamento è quello in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario; se il pagamento non è ancora avvenuto al momento della compilazione, il campo va compilato con dati presunti.

Quanto alla modalità di erogazione, la dicitura "istantanea" si riferisce a servizi resi in un’unica soluzione, mentre "a più riprese" indica servizi erogati ciclicamente o continuativamente; i contratti di agenzia sono ricondotti a questa seconda categoria.

Conclusioni operative

Nel complesso, la circolare mira a uniformare la compilazione degli elenchi Intrastat alla nuova disciplina europea e nazionale, riducendo i dubbi applicativi su territorialità, soggettività, periodicità e contenuto dei modelli. Per gli operatori e i professionisti, il punto centrale è verificare, caso per caso, se l’operazione è davvero intracomunitaria, se ricade nella regola generale o in una deroga e se l’operazione deve essere dichiarata come bene o come servizio, tenendo conto della registrazione contabile e del momento di effettuazione.

Punti principali

Soggetti obbligati e criteri di territorialità

Per i servizi rileva il principio dello stabilimento: devono essere dichiarate le prestazioni rese o ricevute tra soggetti passivi stabiliti in diversi Stati membri, mentre restano escluse le operazioni con controparti stabilite in Paesi terzi, anche se identificate IVA in UE, quando manca lo stabilimento nel territorio comunitario. Per i beni, invece, conta la natura oggettiva dell’operazione: vanno incluse tutte le cessioni e gli acquisti intracomunitari con effettiva movimentazione del bene e status di operatori economici, anche se una parte è stabilita in Paese terzo, purché identificata IVA nella Comunità.

Enti non commerciali e regime dei minimi

Gli enti, associazioni e organizzazioni non commerciali sono tenuti agli elenchi Intrastat per gli acquisti di beni e servizi se svolgono attività commerciale, anche solo in via secondaria, oppure se non svolgono attività rilevante ai fini IVA ma sono identificati ai fini dell’imposta. Per i contribuenti nel regime dei minimi, gli acquisti intracomunitari di beni e di servizi vanno dichiarati, con autofattura/integrazione senza diritto a detrazione, mentre le cessioni di beni e le prestazioni rese non vanno incluse negli elenchi perché considerate operazioni interne senza rivalsa. Se il regime dei minimi cessa per superamento del limite di 30.000 euro oltre il 50%, dal momento di cessazione si applicano le regole ordinarie.

Operazioni con soggetti in regime delle piccole imprese di altri Stati membri

Quando il soggetto italiano acquista beni o servizi da operatori comunitari rientranti nel regime delle piccole imprese, l’operazione è considerata rilevante nello Stato membro di origine; il committente italiano non effettua l’acquisto intracomunitario e, se non dispone di documentazione idonea, emette autofattura senza imposta senza compilare gli elenchi per tali acquisti. Viceversa, se il soggetto italiano cede beni o presta servizi a tali operatori, le operazioni sono intracomunitarie e vanno dichiarate negli elenchi, con fattura senza IVA per le cessioni e per i servizi resi.

Contenuto degli elenchi e rettifiche

Negli elenchi dei servizi resi e ricevuti vanno inserite le prestazioni soggette alla regola generale di territorialità dell’art. 7-ter del D.P.R. 633/1972, mentre restano escluse le prestazioni disciplinate dalle deroghe degli artt. 7-quater e 7-quinquies o comunque non imponibili nello Stato del committente o in Italia. Per errori, omissioni e variazioni già intervenute, le rettifiche vanno riportate nel periodo di registrazione delle note o fatture integrative; se manca del tutto un dato relativo ai servizi, va presentata una dichiarazione integrativa con la sezione 3, mentre negli altri casi di errori sui servizi si usa la sezione 4. È ammessa la correzione immediata senza attendere la scadenza successiva.

Periodicità, soglia di 50.000 euro e cambio di frequenza

In caso di superamento della soglia di 50.000 euro nel corso di un trimestre, l’obbligo diviene immediatamente mensile; la circolare chiarisce come compilare il frontespizio nei casi in cui il superamento avvenga a gennaio, febbraio o marzo. Se un operatore che aveva presentato i primi mesi dell’anno in forma mensile rimane sotto soglia, non può tornare al trimestrale nello stesso anno. Per il 2010, primo anno dei servizi intracomunitari, i soggetti tenuti solo ai servizi possono restare trimestrali fino al superamento della soglia. Se in un periodo non sono state effettuate operazioni, non sussiste obbligo dichiarativo.

Momento di effettuazione, registrazione e acconti

Per i servizi il momento impositivo coincide, in via generale, con il pagamento del corrispettivo, salvo eccezioni per prestazioni continuative ultrannuali senza acconti o pagamenti parziali. L’autofattura o l’integrazione va quindi emessa al pagamento e registrata entro 15 giorni nel registro delle fatture emesse; la registrazione nel registro acquisti segue il termine ordinario per la detrazione. Le autofatture emesse anticipatamente rispetto al pagamento vanno comunque inserite negli elenchi. Anche gli acconti per servizi vanno rilevati nel momento del pagamento della frazione di corrispettivo.

Casi specifici: trasporti, riparazioni, software, intermediazioni e altri servizi

La circolare affronta numerose fattispecie: i trasporti di beni tra soggetti passivi UE sono servizi territorialmente rilevanti nel Paese del committente; i trasporti e ristorazioni rientranti nelle deroghe restano esclusi; le riparazioni di beni mobili, se onerose e territorialmente rilevanti, vanno dichiarate come servizi resi, senza Intrastat beni; i software scaricati via Internet sono servizi elettronici e, se acquistati da/forniti a soggetti UE, vanno dichiarati; i servizi di intermediazione in nome e per conto del cliente seguono la regola generale e vanno inclusi; i servizi di guida turistica e alcune prestazioni culturali sono escluse; i pacchetti turistici del regime speciale agenzie di viaggio non vanno dichiarati, mentre i singoli servizi acquistati dall’agenzia seguono regole proprie e spesso non sono da includere; i corsi di formazione/addestramento sono dichiarabili salvo esenzione; il regime del margine esclude l’obbligo Intrastat per i beni.

Dati accessori del modello: numerazione, paesi, incasso e modalità di erogazione

Per i servizi ricevuti, il numero e la data da indicare sono quelli annotati nel registro ex art. 23 D.P.R. 633/1972; se è usato un registro sezionale unico, si segue la relativa numerazione. La circolare chiarisce anche i codici per la modalità di incasso: A per accredito in conto corrente, B per bonifico, X per altre modalità; carta di credito è assimilata ad accredito, ricevuta bancaria usa X. Il Paese di pagamento è quello in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario. Se il pagamento non è ancora avvenuto, il campo va compilato con dati presunti. Quanto alla modalità di erogazione, "I" indica servizi resi in un’unica soluzione, "R" servizi erogati a più riprese; i contratti di agenzia e taluni rinnovi o pubblicità seriali tendono a rientrare nella seconda categoria.

Chiarimenti su casi pratici e codici servizio

La circolare contiene ulteriori esempi applicativi: compensazioni tra crediti e debiti commerciali comportano la compilazione sia del modello beni sia di quello servizi, con modalità di pagamento X; le vendite tramite e-commerce o marketplace possono costituire servizi elettronici e/o di intermediazione, da codificare con il CPA più coerente (ad esempio 631130 per spazi pubblicitari in Internet); per i diritti di riproduzione di immagini e per taluni diritti d’autore si distingue tra operazioni fuori campo e operazioni imponibili; le provvigioni di agente possono essere servizi ricevuti se rese in nome e per conto del cliente; per le lavorazioni di beni, se autonome, vanno dichiarate come servizi, se accessorie al bene confluiscono nel valore del bene.

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