Circolare n. 37 del 21/06/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dall’art. 3 del DL 40/2010, convertito dalla legge 73/2010, in materia di notificazione delle sentenze tributarie, conciliazione giudiziale e accertamento con adesione, autorizzazione all’appello, riscossione sulle decisioni della Commissione tributaria centrale e definizione agevolata delle controversie ultradecennali pendenti in Commissione tributaria centrale e in Cassazione. Sono chiariti ambito applicativo, decorrenze, condizioni di definibilità, modalità operative e termini di versamento e deposito delle istanze. Viene inoltre precisato quando è esclusa la garanzia nelle rateizzazioni, quali controversie possono essere definite e come si perfeziona la definizione nei due diversi gradi di giudizio.
Modifiche al contenzioso tributario e alla riscossione ex art. 3 DL n. 40/2010
Articolo 3 del DL n. 40/2010: deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione
La circolare fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dall’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, con l’obiettivo di semplificare il contenzioso tributario, accelerare la riscossione e favorire la chiusura di alcune liti pendenti. Le innovazioni riguardano la notificazione delle sentenze, la conciliazione giudiziale e l’accertamento con adesione, l’autorizzazione all’appello, la riscossione in pendenza di giudizio e una speciale definizione delle controversie ultradecennali pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale e alla Corte di cassazione.
Modifiche alla notificazione delle sentenze
L’art. 3, comma 1, lettera a), modifica l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, consentendo la notificazione della sentenza con le stesse modalità previste per gli altri atti del processo tributario dall’art. 16 del medesimo decreto. La finalità è agevolare la decorrenza del termine breve per impugnare, favorendo l’accesso al grado successivo o la definitività della decisione e, in prospettiva, l’esecuzione della sentenza.
Dal 26 marzo 2010, data di entrata in vigore del decreto, la sentenza delle Commissioni tributarie provinciali e regionali può quindi essere notificata:
- secondo le norme degli artt. 137 e seguenti c.p.c., quindi tramite ufficiale giudiziario;
- direttamente a mezzo del servizio postale, con plico senza busta raccomandato e avviso di ricevimento;
- dal contribuente, anche mediante consegna diretta all’ufficio del Ministero delle finanze o all’ente locale, con ricevuta dell’impiegato addetto;
- per l’Ufficio, anche tramite messo comunale o messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria.
La circolare chiarisce che la nuova disciplina si applica anche alle sentenze già depositate al 26 marzo 2010. In sede di deposito presso la segreteria della Commissione tributaria, deve essere prodotta la documentazione coerente con il mezzo di notificazione prescelto: relata dell’ufficiale giudiziario o del messo, ricevuta dell’ufficio, oppure copia autentica della sentenza spedita o consegnata con fotocopia della ricevuta di deposito o della raccomandata e dell’avviso di ricevimento. Quest’ultimo, nel caso di invio postale, prova la data di ricezione e quindi la decorrenza del termine breve di impugnazione.
Conciliazione giudiziale e accertamento con adesione
L’art. 3, comma 1, lettera b), interviene sulla disciplina delle garanzie richieste per il pagamento rateale delle somme dovute nella conciliazione giudiziale e nell’accertamento con adesione. Il principio introdotto è comune: la garanzia non è più dovuta quando l’importo complessivo delle rate successive alla prima non supera 50.000 euro.
Per la conciliazione giudiziale, l’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 continua a prevedere il pagamento in unica soluzione oppure in forma rateale, fino a otto rate trimestrali di pari importo, ovvero fino a dodici se le somme dovute superano i cento milioni di lire. Tuttavia, la prestazione di idonea garanzia è richiesta solo se la somma delle rate successive alla prima supera 50.000 euro. La circolare precisa che la modifica si applica dal 26 marzo 2010 anche alle proposte di conciliazione relative a controversie pendenti, ma solo se la conciliazione non si sia già perfezionata a quella data. Resta fermo che la conciliazione può essere conclusa solo davanti alla Commissione tributaria provinciale, in udienza o fuori udienza e comunque non oltre la prima udienza di trattazione; se la prima udienza è stata rinviata ai sensi del comma 4 dell’art. 48, la nuova disciplina può ancora trovare applicazione.
Per l’accertamento con adesione, l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997 è coordinato con la medesima soglia: gli interessi sulle rate successive restano dovuti al saggio legale, e la garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria è richiesta soltanto se l’importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro. Anche in questo caso la modifica non si applica ai procedimenti per i quali, alla data del 26 marzo 2010, l’adesione risulti già perfezionata.
La circolare segnala inoltre che la novità incide anche sull’acquiescenza all’avviso di accertamento o di liquidazione di cui all’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, in quanto tale disposizione rinvia all’art. 8, comma 2.
Autorizzazione all’appello
L’art. 3, comma 1, lettera c), abroga il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. n. 546/1992, che imponeva agli Uffici periferici del Dipartimento delle entrate di ottenere una preventiva autorizzazione del responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale prima di proporre l’appello principale. Dopo la modifica, gli Uffici dell’Agenzia delle entrate non devono più richiedere tale autorizzazione né depositarla in segreteria della Commissione tributaria regionale.
La circolare precisa che la nuova disciplina opera per gli appelli notificati dal 26 marzo 2010, anche se già predisposti in precedenza, poiché l’appello giuridicamente viene ad esistenza solo al momento della notifica. Vengono richiamati gli orientamenti della Corte di cassazione che avevano già escluso l’operatività della previgente norma dopo l’istituzione delle Agenzie fiscali.
Riscossione a seguito di decisioni della Commissione tributaria centrale
Il comma 2 dell’art. 3 chiarisce che le disposizioni dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, relative alla riscossione in pendenza di giudizio, si applicano anche alle decisioni della Commissione tributaria centrale. La norma ha quindi funzione di estensione e conferma dell’applicabilità della disciplina cautelare anche a tali decisioni.
Definizione delle controversie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale e alla Cassazione
Il comma 2-bis dell’art. 3, introdotto in sede di conversione, prevede una definizione agevolata per le controversie tributarie ultradecennali pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale e alla Corte di cassazione. Possono beneficiarne le liti:
- originate da ricorsi iscritti a ruolo in primo grado entro il 25 maggio 2000;
- nelle quali l’Amministrazione finanziaria dello Stato sia soccombente nei precedenti gradi di giudizio.
Le disposizioni entrano in vigore il 26 maggio 2010, giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione.
Ambito soggettivo e oggettivo
La definizione riguarda controversie in materia di tributi nelle quali sia parte l’Amministrazione finanziaria dello Stato, anche quando il gettito sia destinato ad altri enti, come nel caso dell’IRAP. La partecipazione dello Stato può essere diretta o tramite le Agenzie fiscali.
Sono esclusi i casi in cui parte resistente sia un ente non riconducibile all’Amministrazione dello Stato, ad esempio un ente locale. La circolare esclude inoltre le controversie in materia di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea e quelle relative alla riscossione di crediti tributari esteri, poiché in tali ipotesi l’obbligo di recupero o la riscossione per conto di uno Stato estero escludono la definizione.
Per la definizione in Cassazione, l’esclusione riguarda anche le controversie sul rimborso di imposte versate per l’asserita spettanza di un’agevolazione tributaria, nonché quelle concernenti la sola spettanza dell’agevolazione, poiché in tali casi la definizione potrebbe implicare un rimborso, che la norma non consente. In ogni caso, per le controversie pendenti in Cassazione non si fa luogo a rimborso. Sono invece definibili le liti in cui, oltre a negare l’agevolazione, l’Amministrazione abbia anche accertato il tributo o il maggior tributo e/o irrogato sanzioni.
La circolare esclude anche, per la Commissione tributaria centrale, le controversie su avvisi di accertamento o rettifica relativi a eccedenze d’imposta dalle quali possa derivare un obbligo di rimborso: non è ammissibile una definizione che comporti, direttamente o indirettamente, la restituzione di somme al contribuente.
Soccombenza dell’Amministrazione finanziaria
La definizione è limitata alle controversie in cui l’Amministrazione finanziaria dello Stato sia risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio. La soccombenza deve essere integrale: non sono definibili le liti in cui l’Amministrazione sia stata anche solo parzialmente vittoriosa in uno dei precedenti gradi. Ai fini della verifica, non rileva la compensazione delle spese. Per le controversie in Cassazione rileva l’esito conforme sfavorevole all’Amministrazione nei gradi precedenti, anche quando il processo sia passato attraverso tre gradi di giudizio.
Pendenza della controversia
La controversia deve essere pendente al 26 maggio 2010. Per la Commissione tributaria centrale ciò accade se alla data non è stato depositato il dispositivo della decisione presso la segreteria; per la Cassazione se non è stata depositata la sentenza. La circolare richiama la disciplina del giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale, per la quale il deposito del dispositivo segna il momento terminale rilevante, e quella della Cassazione, in cui la pubblicazione della sentenza si perfeziona con il deposito in cancelleria.
Definizione automatica innanzi alla Commissione tributaria centrale
Per le controversie pendenti in Commissione tributaria centrale, la definizione opera automaticamente ed è dichiarata con decreto del presidente del collegio o di altro componente delegato. Non è richiesta alcuna istanza del contribuente né il pagamento di somme. Il decreto ha natura dichiarativa dell’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ed è reclamabile al collegio entro 60 giorni dalla comunicazione, secondo il meccanismo dell’art. 27, primo comma, del DPR n. 636/1972.
Definizione delle controversie pendenti in Cassazione
Per le controversie pendenti in Cassazione la definizione richiede tre adempimenti:
- pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;
- rinuncia a ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001;
- presentazione di un’istanza entro il 24 agosto 2010 presso la cancelleria della Corte di cassazione, con allegata l’attestazione del versamento.
La circolare precisa che l’istanza può essere presentata anche presso la segreteria della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto la norma parla di presentazione alla competente segreteria o cancelleria. L’istanza ha natura amministrativa e può essere depositata personalmente dal contribuente, anche se contumace in Cassazione. I procedimenti pendenti sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza. L’estinzione della controversia comporta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Determinazione del valore della controversia e calcolo del 5%
Il valore della lite, ai fini del calcolo del 5%, è determinato secondo l’art. 16, comma 3, della legge n. 289/2002, ossia con riferimento all’importo dell’imposta contestata in primo grado, al netto di interessi, indennità di mora e sanzioni collegate al tributo. Per le sole sanzioni non collegate al tributo, queste rilevano ai fini del valore. Il riferimento è sempre al singolo atto introduttivo del giudizio.
Se il contribuente ha impugnato solo una parte del tributo dopo aver prestato acquiescenza sulla restante parte, il calcolo si effettua sui soli importi contestati nel ricorso di primo grado. Se la controversia riguarda soltanto sanzioni, si considerano le sanzioni contestate.
Decorrenze, termini e effetti processuali
La circolare distingue con precisione le diverse decorrenze: 26 marzo 2010 per le modifiche sulla notificazione delle sentenze, sulla conciliazione giudiziale, sull’accertamento con adesione e sull’appello; 26 maggio 2010 per la definizione agevolata delle controversie ultradecennali. Per la definizione in Cassazione, il termine per il deposito dell’istanza è fissato al 24 agosto 2010.
Le Direzioni regionali sono infine invitate a vigilare sull’esatta applicazione delle istruzioni fornite agli uffici dipendenti.
Punti principali
Nuove modalità di notificazione della sentenza
Dal 26 marzo 2010 la sentenza tributaria può essere notificata anche con le modalità dell’art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992, quindi non solo tramite ufficiale giudiziario ma anche via servizio postale raccomandato senza busta, consegna diretta all’ufficio da parte del contribuente e, per l’Amministrazione, tramite messi comunali o messi autorizzati. La modifica vale anche per sentenze già depositate alla data di entrata in vigore del decreto.
Deposito in segreteria e prova del termine breve
A seguito delle nuove modalità di notifica, il deposito in segreteria deve essere corredato, secondo il caso, dall’originale o copia autentica della sentenza notificata oppure dalla copia autentica della sentenza consegnata o spedita, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione e dell’avviso di ricevimento. La decorrenza del termine breve di impugnazione è comprovata dalla relata dell’ufficiale giudiziario o del messo, dalla ricevuta dell’ufficio o dall’avviso di ricevimento postale.
Conciliazione giudiziale: esonero dalla garanzia fino a 50.000 euro
Per la conciliazione giudiziale, se l’importo complessivo delle rate successive alla prima non supera 50.000 euro, non è più richiesta la prestazione di idonea garanzia. La rateizzazione resta possibile fino a otto rate trimestrali, ovvero fino a dodici se le somme dovute superano i cento milioni di lire. La modifica si applica dal 26 marzo 2010 alle controversie pendenti, ma non ai casi in cui la conciliazione si sia già perfezionata a quella data.
Accertamento con adesione e acquiescenza
La stessa soglia di 50.000 euro si applica all’accertamento con adesione: la garanzia è richiesta solo se l’importo delle rate successive alla prima supera tale limite. La disciplina si estende anche all’acquiescenza all’avviso di accertamento o di liquidazione richiamata dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997. Non si applica ai procedimenti in cui l’adesione si fosse già perfezionata al 26 marzo 2010.
Abrogazione dell’autorizzazione preventiva all’appello
Dal 26 marzo 2010 non è più necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione regionale per la proposizione dell’appello principale da parte degli Uffici dell’Agenzia delle entrate. Per i ricorsi in appello notificati da tale data gli Uffici non devono più richiedere né depositare l’autorizzazione in Commissione tributaria regionale.
Riscossione sulle decisioni della Commissione tributaria centrale
Il comma 2 dell’art. 3 del DL 40/2010 chiarisce che le regole dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 sulla riscossione in pendenza di giudizio si applicano anche alle decisioni della Commissione tributaria centrale.
Definizione delle controversie ultradecennali pendenti
Le controversie tributarie pendenti da oltre dieci anni alla data del 26 maggio 2010 innanzi alla Commissione tributaria centrale o alla Cassazione possono essere definite se il ricorso di primo grado è stato iscritto a ruolo entro il 25 maggio 2000 e se l’Amministrazione finanziaria dello Stato è soccombente nei precedenti gradi. Per la Commissione tributaria centrale la definizione è automatica con decreto; per la Cassazione richiede il pagamento del 5% del valore della controversia, la rinuncia all’equa riparazione e il deposito dell’istanza entro il 24 agosto 2010.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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