Circolare n. 35 del 18/06/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito applicativo dell’addizionale IRES del settore energetico, qualificata come maggiorazione dell’aliquota ordinaria, inizialmente al 5,5% e poi al 6,5%. Precisati decorrenza, soggetti interessati, soglia di ricavi e settori coinvolti, il documento illustra anche le esclusioni per alcune attività ausiliarie e per la produzione di energia da biomasse, solare-fotovoltaico ed eolico. Ampio spazio è dedicato ai rapporti con consolidato nazionale e trasparenza fiscale, evidenziando che l’addizionale va determinata autonomamente da ciascun soggetto e che le perdite pregresse incidono anche sulla base imponibile addizionale.
Addizionale IRES per il settore energetico ex art. 81, commi 16-18, D.L. 112/2008
Addizionale IRES per il settore energetico ex art. 81, commi 16-18, D.L. 112/2008
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’addizionale IRES introdotta per specifiche imprese operanti nel settore energetico. La disciplina è letta come una maggiorazione dell’aliquota IRES ordinaria, con conseguente applicazione delle regole generali dell’imposta anche ai profili di liquidazione, controllo, riscossione e contenzioso.
Natura dell’addizionale e misura dell’aliquota
L’articolo 81, comma 16, del D.L. 112/2008 prevede che l’aliquota IRES sia applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali, dopo che la misura era stata originariamente fissata al 5,5% e successivamente elevata dall’art. 56, comma 3, della legge n. 99/2009. La circolare evidenzia che la nuova aliquota del 6,5% si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 15 agosto 2009, cioè, per i soggetti solari, dal 2010.
Decorrenza della disciplina
Per effetto della deroga espressa all’art. 3 della legge n. 212/2000, l’addizionale ha trovato applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, ciò comporta l’applicazione dal 2008. La circolare precisa che la deroga del decreto legge non si estende automaticamente alle modifiche successive introdotte dalla legge n. 99/2009.
Ambito soggettivo: ricavi e settori interessati
L’addizionale si applica ai soggetti che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro e operino nei settori indicati dalla norma. I settori colpiti sono:
- ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- produzione o commercializzazione di energia elettrica.
La soglia di 25 milioni va riferita al volume complessivo dei ricavi dell’esercizio precedente, non ai soli ricavi derivanti dalle attività energetiche. Se il contribuente svolge anche attività diverse da quelle energetiche, l’addizionale si applica solo se i ricavi relativi alle attività del settore energetico risultano prevalenti rispetto al totale dei ricavi conseguiti.
Verifica della soglia di ricavi e casi particolari
La verifica della soglia va effettuata anno per anno con riferimento all’esercizio precedente. Il superamento del limite nell’anno n-1 determina l’assoggettamento all’addizionale nell’anno n, anche se nell’anno n i ricavi scendono sotto la soglia. Per i periodi d’imposta di durata diversa da dodici mesi, la soglia va ragguagliata ad anno.
La circolare precisa inoltre che, nelle operazioni straordinarie e nei soggetti neocostituiti derivanti da fusioni, scissioni o conferimenti in neutralità fiscale, occorre considerare anche i ricavi del soggetto originario o del conferente relativi al periodo precedente.
Settori di attività colpiti ed esclusioni
Tra i soggetti colpiti rientrano anche quelli che operano nel commercio all’ingrosso o al dettaglio di prodotti petroliferi. L’espressione relativa a oli lubrificanti e residuati è interpretata nel senso di comprendere anche gli oli rigenerati.
Non sono invece soggetti all’addizionale coloro che svolgono esclusivamente attività ausiliarie rispetto a quelle indicate, come stoccaggio e trasporto; tra queste è ricompresa anche la rigassificazione del gas naturale. Per il comparto elettrico, l’addizionale non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica, purché producano in prevalenza energia elettrica da tali fonti rinnovabili e conseguano in prevalenza ricavi da energia elettrica. L’esclusione non si estende ai commercializzatori di energia elettrica e non riguarda, per esempio, l’energia idroelettrica o geotermica, non essendo fonti espressamente richiamate dalla norma.
Base imponibile, aliquota complessiva e perdite pregresse
L’addizionale è una maggiorazione dell’IRES ordinaria e colpisce la medesima base imponibile. Per i soggetti interessati, il prelievo complessivo a regime è pari al 34%, risultante dalla somma dell’aliquota ordinaria IRES del 27,5% e dell’addizionale del 6,5%.
Le perdite pregresse riducono sia la base imponibile dell’IRES sia quella dell’addizionale, secondo quanto previsto dall’art. 84 del TUIR. La circolare chiarisce che il trattamento delle perdite rileva autonomamente anche ai fini della maggiorazione.
Consolidato nazionale: tassazione autonoma dell’addizionale
Per i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il consolidato nazionale ex artt. 117 e ss. TUIR, il comma 16-bis dell’art. 81 impone l’assoggettamento autonomo del proprio reddito imponibile all’addizionale e il versamento separato della stessa, sia che il soggetto sia consolidante sia che sia consolidata.
Il reddito assoggettato autonomamente all’addizionale continua però a concorrere alla determinazione del reddito complessivo globale della fiscal unit per l’IRES ordinaria. La circolare sottolinea che, ai fini dell’addizionale, non è possibile trasferire l’imponibile alla fiscal unit.
Consolidato nazionale e perdite
Le perdite anteriori all’opzione per il consolidato restano nella disponibilità del singolo soggetto e possono essere utilizzate secondo l’art. 84 TUIR anche per abbattere l’imponibile soggetto ad addizionale. Le perdite maturate durante il consolidato devono invece essere trasferite alla fiscal unit per l’IRES ordinaria, ma sono utilizzate autonomamente da ciascun soggetto per ridurre la propria base imponibile addizionale.
La circolare evidenzia che le modalità con cui i partecipanti compensano le perdite pregresse non incidono sugli imponibili individuali trasferiti alla fiscal unit ai fini dell’IRES ordinaria.
Trasparenza fiscale: tassazione autonoma di società partecipata e soci
Il comma 16-ter disciplina i rapporti con il regime di trasparenza ex art. 115 TUIR. La società partecipata che opera nei settori interessati deve assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale e versarla separatamente. I soci partecipanti, a loro volta, determinano l’addizionale sul proprio reddito imponibile senza tenere conto del reddito imputato dalla partecipata trasparente.
Ne deriva che l’addizionale è calcolata indipendentemente dal meccanismo di imputazione per trasparenza ai fini dell’IRES ordinaria. La società trasparente tassa il proprio imponibile in via autonoma e i soci applicano la maggiorazione solo sul proprio imponibile, senza compensare utili o perdite imputati dalla partecipata.
Trasparenza fiscale e perdite pregresse
Anche nel regime di trasparenza le perdite pregresse devono essere gestite autonomamente dai singoli soggetti per la parte rilevante ai fini dell’addizionale. Le modalità e i limiti di utilizzo di tali perdite non incidono sugli imponibili, positivi o negativi, trasferiti pro-quota dalla partecipata ai soci. La circolare ribadisce quindi la separazione tra gestione dell’addizionale e meccanismo di imputazione per trasparenza.
Adempimenti dichiarativi
I soggetti che rientrano nell’ambito dell’addizionale devono compilare l’apposita casella del frontespizio del modello UNICO SC 2010 denominata "Addizionale IRES". La liquidazione e il versamento dell’imposta addizionale devono essere effettuati separatamente dai soggetti interessati, anche nei casi di consolidato nazionale o trasparenza fiscale.
Punti principali
Natura dell'addizionale e disciplina applicabile
L’addizionale prevista dall’art. 81, commi 16-18, D.L. 112/2008 è qualificata come una mera maggiorazione dell’aliquota IRES. Per tale ragione si applicano, per quanto compatibili, le regole ordinarie dell’IRES in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni.
Decorrenza e incremento dell'aliquota
L’addizionale ha avuto applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, quindi dal 2008 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. L’aumento dell’aliquota dal 5,5% al 6,5%, introdotto dalla legge n. 99/2009 e in vigore dal 15 agosto 2009, opera dal periodo d’imposta successivo a quello in corso a tale data, cioè dal 2010 per i soggetti solari.
Ambito soggettivo e soglia di ricavi
Sono interessati i soggetti passivi IRES che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro e operano nei settori indicati dalla norma. La soglia va verificata ogni anno con riferimento all’esercizio precedente; per i periodi inferiori o superiori a dodici mesi va ragguagliata ad anno. Nei gruppi societari e nelle operazioni straordinarie, il calcolo tiene conto anche dei ricavi dell’esercizio precedente del soggetto incorporato, fuso, scisso o conferente.
Settori di attività colpiti e esclusioni
L’addizionale riguarda la ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, la raffinazione del petrolio, la produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, oli lubrificanti e residuati, GPL e gas naturale, nonché la produzione o commercializzazione di energia elettrica. Rientrano, tra gli altri, i soggetti che commerciano all’ingrosso o al dettaglio prodotti petroliferi. Restano esclusi i soggetti che svolgono solo attività ausiliarie, come stoccaggio e trasporto; è ricompresa tra queste anche la rigassificazione del gas naturale. Per l’energia elettrica, l’esclusione opera per i produttori che impiegano in prevalenza biomasse o fonte solare-fotovoltaica o eolica, mentre non riguarda i commercializzatori.
Rapporto con il consolidato nazionale
I soggetti che partecipano al consolidato nazionale e rientrano nell’ambito dell’addizionale devono assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione e versare l’imposta separatamente, sia se consolidanti sia se consolidate. Il reddito così tassato autonomamente concorre comunque al reddito complessivo globale della fiscal unit per l’IRES ordinaria. Le perdite pregresse anteriori all’opzione restano nella disponibilità del singolo soggetto; quelle maturate durante il consolidato sono trasferite alla fiscal unit per l’IRES ordinaria ma sono usate autonomamente dal singolo soggetto ai fini dell’addizionale.
Rapporto con la trasparenza fiscale
Per i soggetti che hanno optato per la trasparenza ex art. 115 TUIR, la società partecipata e i soci partecipanti assoggettano autonomamente all’addizionale il proprio reddito imponibile. La società trasparente tassa il proprio imponibile, mentre i soci applicano l’addizionale solo sul proprio reddito, senza considerare il reddito o la perdita imputati per trasparenza. Anche in questo caso, le perdite pregresse sono gestite separatamente ai fini dell’addizionale e non incidono sugli imponibili trasferiti pro-quota.
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