Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 259/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2024 (pubblicato in G.U. 21 maggio 2024 al n.41 – Serie Concorsi ed Esami) per l’avvio della procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato meno di dodici anni di servizio, con scadenza del termine per la presentazione della domanda il 20 giugno 2024; - della Delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 24 aprile 2024 con la quale è stata approvata la circolare recante “Procedura di valutazione per la conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui all’art.29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato meno di 12 anni di servizio”.

Giustizia amministrativa202406003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2024 e delibera del CSM del 24 aprile 2024, nella parte in cui subordinano la partecipazione alla procedura di conferma alla permanenza in servizio alla scadenza del termine per la domanda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale e la presupposta delibera del CSM deducendo la violazione dell'art. 1 del decreto ministeriale in relazione all'art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, nonché eccesso di potere, discriminatorietà e sviamento. In particolare, ha contestato l'esclusione dalla procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari cessati dall'incarico prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, sostenendo che tale condizione avrebbe frustrato la sua legittima aspettativa di accedere alla procedura. Ha inoltre prospettato profili di contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza e con la disciplina eurounitaria sulla prevenzione dell'abusiva reiterazione dei rapporti a tempo determinato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la previsione secondo cui il magistrato onorario deve essere ancora in servizio alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. L'art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, come modificato dalla legge n. 234/2021, si riferisce ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto e prevede una procedura finalizzata alla conferma a tempo indeterminato dell'incarico sino al settantesimo anno di età. Il comma 9 collega inoltre la cessazione dal servizio alla mancata presentazione della domanda, confermando che la procedura presuppone un rapporto di servizio ancora in corso. La richiesta di permanenza in servizio al momento della domanda costituisce quindi una coerente specificazione attuativa della disciplina primaria, già prevista anche dai precedenti decreti ministeriali. Il giudice ha escluso il contrasto con il diritto dell'Unione, rilevando che la riforma mira a offrire ai magistrati onorari in servizio una seria possibilità di stabilizzazione e a porre rimedio alla reiterazione abusiva dei rapporti a termine, non a consentire la prosecuzione dell'incarico a chi sia già cessato. La trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato presuppone infatti che il rapporto sia ancora esistente. Sono stati esclusi anche i dedotti vizi di discriminazione, irragionevolezza, illogicità, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ed eccesso di potere. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 116/2017

    I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 1.

    La disposizione presuppone che il rapporto di servizio sia ancora in corso e collega la cessazione alla mancata presentazione della domanda; la procedura di conferma non è quindi applicabile a chi sia già cessato dall'incarico.

  • art. 29, comma 1, d.lgs. 116/2017

    i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto

    Individua i destinatari della procedura di conferma, finalizzata alla trasformazione del rapporto di servizio a termine in rapporto a tempo indeterminato sino al settantesimo anno di età.

  • legge 234/2021

    Ha modificato l'art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 introducendo il sistema di conferma a tempo indeterminato dei magistrati onorari in servizio.

  • clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Mira a prevenire l'abuso derivante dalla successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato; la procedura di conferma prevista dalla riforma è stata ritenuta una misura idonea a offrire una seria chance di stabilizzazione ai magistrati onorari ancora in servizio.

  • art. 18 d.lgs. 116/2017

    È richiamato quale disposizione in base alla quale, nel caso concreto, l'incarico del ricorrente era cessato per mancata presentazione della domanda di conferma.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento e alla necessità di preservare l'accesso al pubblico impiego secondo criteri idonei a garantire anche l'efficienza amministrativa.

Massime di principio

  • La procedura di conferma a tempo indeterminato prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 presuppone che il magistrato onorario sia ancora in servizio sia alla data individuata dalla legge sia alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
  • La stabilizzazione mediante trasformazione di un rapporto di servizio a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato non può operare quando il rapporto sia già cessato, perché manca un rapporto in corso da regolare e trasformare.
  • Il requisito della permanenza in servizio alla scadenza del termine per la domanda costituisce una legittima specificazione attuativa della disciplina primaria, coerente con la previsione secondo cui il magistrato che non presenta domanda cessa dal servizio.
  • La procedura di conferma dei magistrati onorari è finalizzata a regolarizzare e stabilizzare gli incarichi ancora in corso, non a consentire a chiunque abbia svolto in passato l'incarico onorario di riprenderlo o proseguirlo sino al settantesimo anno di età.
  • La disciplina che riserva la procedura di conferma ai magistrati ancora in servizio non viola, per ciò solo, i principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, né la disciplina eurounitaria sulla prevenzione dell'abuso dei contratti a termine, quando la misura offra una seria possibilità di stabilizzazione ai rapporti ancora esistenti.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoProcedimento disciplinare
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.