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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45365/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione con unico motivo: presunta errata qualificazione giuridica del fatto. Il Procuratore generale sosteneva che la condotta dovesse essere qualificata come incendio doloso ai sensi dell'art. 423 c.p., e non come danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 c.p., rilevando l'esistenza di concreto e grave pericolo per la pubblica incolumita desumibile dalla tipologia delle abitazioni coinvolte, dall'entita dell'incendio e dall'evacuazione dei residenti nonche dai danni strutturali conseguenti.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, nel procedimento di patteggiamento, la verifica della correttezza della qualificazione debba partire dal contenuto del capo di imputazione e che la possibilita di cassazione per errata qualificazione e' ammessa solo se la qualificazione risultante dalla sentenza e' manifestamente eccentrica rispetto alla contestazione. Dal capo di imputazione risultava che l'imputato aveva appiccato il fuoco 'al solo scopo di danneggiare la cosa altrui', per cui la fattispecie doveva essere qualificata secondo l'art. 424 c.p. La Corte ha quindi confermato la qualificazione e ha rigettato il ricorso; non e' stata disposta condanna del Procuratore generale alle spese processuali in quanto parte pubblica. Motivazione redatta in forma semplificata.

Norme richiamate

  • art. 424 cod. pen.

    Il reato e' qualificato come danneggiamento seguito da incendio quando il fuoco e' usato con dolo specifico finalizzato al danneggiamento della cosa altrui, senza la volonta o previsione di causare un incendio delle caratteristiche previste dall'art. 423.

  • art. 423 cod. pen.

    Il reato di incendio e' caratterizzato dal dolo generico consistente nella volonta di cagionare un incendio di non lievi proporzioni, che si espande e non puo' facilmente essere contenuto; si applica quando l'agente intende o prevede un incendio di tale portata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base giuridica per censurare l'errata qualificazione della fattispecie in cassazione. La Corte individua limiti all'ammissibilita' del motivo nel contesto del patteggiamento.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il principio secondo cui la motivazione della decisione in cassazione può essere limitata ai necessari passaggi essenziali; la Corte ha utilizzato tale limite per esporre la decisione in forma semplificata.

  • art. 81 comma finale cod. pen.

    Richiamato nella sentenza di primo grado come riferimento alla determinazione della pena nei reati considerati in concorso o per cumulazione; non e' stato oggetto di approfondita interpretazione nella motivazione della Cassazione.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento la verifica della corretta qualificazione giuridica parte esclusivamente dal contenuto del capo di imputazione: la Cassazione puo' censurare la qualificazione solo se essa risulta manifestamente eccentrica rispetto alla contestazione.
  • La distinzione tra incendio (art. 423) e danneggiamento seguito da incendio (art. 424) si fonda sull'elemento psicologico: dolo generico (volonta' di causare un incendio di vaste proporzioni) per l'art. 423; dolo specifico finalizzato al danneggiamento per l'art. 424.
  • Se l'imputazione indica espressamente che il fuoco e' stato appiccato al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, la fattispecie va qualificata secondo l'art. 424 anche se l'evento ha avuto effetti gravi o ha creato pericolo pubblico.
  • Per ottenere in Cassazione la riforma della qualificazione in senso piu' grave, la parte ricorrente deve dimostrare con immediatezza dal capo di imputazione che la qualificazione inferiore e' manifestamente infondata; non e' sufficiente richiamare elementi di fatto o probatori non evidenti dalla contestazione.
  • La natura di parte pubblica del ricorrente limita possibilita' di condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali quando il ricorso e' rigettato.

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