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Sentenza

Sentenza n. 488/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 289/2024, depositata e resa pubblica il 13.03.2024.

Giustizia amministrativa202501707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bologna n. 289/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per due annualità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 289/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per due annualità, chiedendo anche la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero, rimasto non costituito, non aveva dato esecuzione alla pronuncia.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero e ordinandogli di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che la sentenza da eseguire avesse già previsto la corresponsione di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione, e che tale misura fosse equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, dovrà provvedere su istanza di parte entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la richiesta di una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata negata perché la sentenza da eseguire prevedeva già interessi o rivalutazione ritenuti misura equa.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    La previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza ottemperanda è stata considerata dal TAR sufficiente ed equa anche ai fini dell'esclusione della penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è automatica: può essere negata quando la pronuncia da eseguire prevede già una misura economica idonea a compensare il ritardo nell'adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando la sentenza da eseguire abbia già riconosciuto interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione, qualora tale misura sia ritenuta equa e idonea a fronteggiare il ritardo nell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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