Sentenza n. 2754/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione delle sentenze del TAR Catania n. 3618/2025 e n. 286/2026, limitatamente alle condanne al pagamento delle spese di lite distratte in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle due sentenze del TAR Catania, che avevano condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese dei giudizi di ottemperanza e le avevano liquidate in suo favore quale procuratore antistatario. Ha dedotto che, benché i titoli esecutivi fossero stati notificati al Ministero, le somme dovute non erano state pagate. Ha chiesto l’ordine di integrale esecuzione dei giudicati e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha verificato che le sentenze poste in esecuzione recavano la condanna al pagamento delle spese legali, che i titoli esecutivi erano stati notificati all’Amministrazione e che il pagamento non era avvenuto. Ha inoltre constatato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare al ricorrente le somme liquidate nei giudicati, oltre accessori di legge, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega; il commissario, su istanza del ricorrente, dovrà provvedere nei successivi 90 giorni e non avrà diritto a compenso, trattandosi di attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del presente giudizio, liquidate in € 400,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza, che il TAR ha accolto ordinando l’esecuzione dei giudicati e nominando un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996
È, altresì, documentata la notifica dei titoli esecutivi all’Amministrazione, con decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla data di notifica del ricorso.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, insieme alla notifica dei titoli esecutivi, consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso, in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”.
La regola che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi indicati dalla legge Pinto è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; quando l’incarico è affidato a un dirigente dell’amministrazione inadempiente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso, in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”.
La disposizione, che integra la disciplina sul compenso del commissario nei giudizi di ottemperanza relativi alla legge Pinto, è richiamata a fondamento della sua applicazione analogica alle ulteriori condanne pecuniarie.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, accertate la notificazione del titolo esecutivo e la mancata esecuzione della condanna pecuniaria da parte dell’amministrazione, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine e nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; se il commissario è un dirigente della stessa amministrazione inadempiente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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