Sentenza n. 4073/2026 - Napoli, Sezione 8
Per l’annullamento: -del Permesso di Costruire n.-OMISSIS- rilasciato alla Sig.ra -OMISSIS- in data 06 agosto 2024, conosciuto in data 09 aprile 2024 - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi, per quanto di ragione: b1) il parere della Commissione Edilizia Integrata comunale espresso in data 15 marzo 2022, non conosciuto; b2) l’autorizzazione paesaggistica n.-OMISSIS- del 13 maggio 2022 rilasciata dalla competente SABAP di Caserta, non conosciuta; b3) del parere favorevole all’intervento del Dirigente del Settore Urbanistica espresso in data 27 maggio 2022 prot. n.-OMISSIS-, non conosciuto; Nonché avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Caserta a fronte dell'istanza di accesso agli atti in data 20.5.2025, e per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale nell'ambito di una lottizzazione convenzionata, unitamente agli atti presupposti e, con motivi aggiunti, alla SCIA in variante e alla denuncia di inizio lavori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un'abitazione confinante con il terreno interessato dai lavori, ha impugnato il permesso di costruire deducendo, tra l'altro, che il piano di lottizzazione convenzionata cui il titolo si riferiva sarebbe scaduto, che non sarebbero state completate le opere di urbanizzazione primaria, che il Piano Casa regionale non sarebbe più applicabile e comunque non avrebbe consentito l'ampliamento di un edificio non ancora esistente e accatastato, nonché che il titolo avrebbe presupposto un trasferimento di cubatura dai fondi limitrofi. Con motivi aggiunti ha impugnato una SCIA in variante, ritenuta idonea a modificare il permesso di costruire, e la denuncia di inizio lavori. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accesso agli atti del 20 maggio 2025. La controinteressata ha eccepito l'inammissibilità e la tardività del ricorso, oltre alla sua infondatezza, sostenendo che il ricorrente non aveva allegato né provato un pregiudizio concreto derivante dall'intervento. Il TAR ha esaminato prioritariamente tale eccezione processuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, compresi i motivi aggiunti, per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, assorbendo gli ulteriori motivi di impugnazione. Ha richiamato il principio secondo cui, nell'impugnazione di un titolo edilizio, la vicinitas può contribuire a individuare una posizione differenziata e quindi la legittimazione, ma non dimostra automaticamente l'interesse al ricorso. Il ricorrente deve indicare e provare, con riferimento alla concreta situazione dei luoghi e alle caratteristiche dell'intervento, un pregiudizio concreto, immediato e attuale, anche potenziale, arrecato alla propria proprietà. Nel caso esaminato il ricorrente si era limitato a dedurre la proprietà di un'abitazione confinante e non aveva prospettato alcun pregiudizio specifico derivante dalla costruzione. La domanda relativa all'accesso, già accolta con precedente sentenza breve, non ha impedito la definizione in rito della domanda di annullamento. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controinteressata 2.000 euro oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con il Ministero della Cultura, costituitosi solo formalmente.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di verificazione presentata dal ricorrente al Comune; non costituisce la ratio della decisione sull'impugnazione edilizia.
art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione all'apposizione del cartello di cantiere; non è oggetto di specifica applicazione nella decisione.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Richiamato nell'originaria domanda di accesso agli atti, già accolta con precedente sentenza breve.
art. 4 l.r. Campania n. 1/2011
Richiamato quale disposizione sulla base della quale era stato assentito l'intervento edilizio; il relativo motivo è stato assorbito per l'inammissibilità del ricorso.
l.r. Campania n. 19/2009
Richiamata in relazione ai benefici del Piano Casa regionale; il TAR non ha esaminato nel merito la loro applicabilità, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nell'impugnazione di un titolo edilizio, la vicinitas non è da sola sufficiente a dimostrare l'interesse a ricorrere: il giudice deve distinguere tra legittimazione e interesse e verificare concretamente la lesione subita dal ricorrente.
- Il proprietario di un immobile vicino all'area oggetto di un intervento edilizio deve allegare e dimostrare, anche in termini potenziali ma riferiti al caso concreto, quale pregiudizio l'intervento possa arrecare alla propria proprietà; la mera contiguità dei fondi non basta.
- La verifica della sussistenza della legittimazione e dell'interesse a ricorrere costituisce un accertamento che il giudice amministrativo deve compiere anche d'ufficio e che può condurre alla definizione del giudizio in rito, con assorbimento delle censure di merito.
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