Sentenza n. 2500/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Quinta ter), 3 giugno 2025, n. 10653, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale contro l’annullamento d’ufficio di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici e inammissibili i motivi aggiunti, condannando la società alle spese
Esito
Favorevole al resistente (gestore energetico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originaria riguardava l’annullamento d’ufficio, da parte del G.S.E., di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici relativa a progetti di efficientamento energetico, nonché la conseguente richiesta di restituzione dei titoli di efficienza energetica. La società aveva proposto distinti ricorsi straordinari, successivamente trasposti davanti al TAR, in relazione alle diverse richieste di verifica contenute nell’atto amministrativo plurimo. Nel corso del giudizio aveva inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il successivo rigetto dell’istanza di riesame e autotutela. In appello la società non ha contestato la definizione nel merito delle domande originarie, ma esclusivamente la statuizione sulle spese di lite, sostenendo che il TAR avrebbe dovuto riunire i procedimenti connessi ai sensi degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a. La mancata riunione avrebbe determinato un’indebita moltiplicazione delle spese processuali. L’appellante ha inoltre valorizzato l’omogeneità degli atti impugnati e dei motivi dedotti nei diversi giudizi.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha affermato che la riunione di ricorsi connessi prevista dall’art. 70 c.p.a. costituisce una facoltà discrezionale e organizzativa del giudice, funzionale all’economia processuale, e non un obbligo. La relativa scelta, così come il suo mancato esercizio, non è normalmente sindacabile in appello, salvo ipotesi di abnormità, palese arbitrio o rapporto di pregiudizialità talmente stretto da impedire la decisione separata delle cause; circostanze non ravvisate nel caso concreto. La scelta di trattare separatamente i giudizi risultava inoltre riconducibile alla stessa società, che aveva frazionato l’impugnazione dell’atto amministrativo a contenuto plurimo in distinti ricorsi, pur potendo contestarlo unitariamente. Anche la successiva presentazione di motivi aggiunti e l’omogeneità delle questioni non trasformavano in obbligatoria la riunione, trattandosi di una facoltà alternativa alla proposizione di ricorsi separati. Il Collegio ha altresì chiarito che la mancata riunione non costituisce parametro assoluto per la liquidazione delle spese: il giudice dispone di ampia discrezionalità nella loro regolazione, incontrando il limite del divieto di condannare la parte vittoriosa o di adottare statuizioni abnormi, manifestamente irrazionali o illogiche. Poiché nel caso esaminato le spese erano state poste a carico della parte soccombente secondo il principio generale della soccombenza, non era necessaria una motivazione specifica. La società appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.500 oltre accessori, in favore del G.S.E.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, c.p.a.
La proposizione di motivi aggiunti impropri costituisce un’alternativa, ispirata ai principi di concentrazione ed economia processuale, rispetto alla proposizione di un ricorso separato; la scelta della forma processuale non rende obbligatoria la riunione dei procedimenti.
art. 70 c.p.a.
La riunione dei ricorsi connessi è rimessa alla possibilità e alla valutazione discrezionale del giudice; il mancato esercizio del potere di riunione ha natura ordinatoria e, salvo ipotesi eccezionali, non è sindacabile in appello.
art. 1, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241
L’adozione di un atto amministrativo a contenuto plurimo può, almeno astrattamente, rispondere ai canoni di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, concentrando in un unico contesto decisioni strettamente interconnesse.
art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011
Le disposizioni sopravvenute erano state invocate nel giudizio di primo grado in relazione alla disciplina transitoria applicabile, ma non costituiscono oggetto della decisione d’appello, limitata alla regolazione delle spese.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la riunione di ricorsi connessi prevista dall’art. 70 c.p.a. è una facoltà discrezionale del giudice, avente natura ordinatoria e organizzativa, e non un obbligo; il suo mancato esercizio è sindacabile in appello soltanto in presenza di abnormità, palese arbitrio o di un rapporto di pregiudizialità così stretto da impedire la separata decisione delle cause.
- La proposizione di motivi aggiunti impropri, quale alternativa alla presentazione di un ricorso separato contro un atto sopravvenuto, non rende obbligatoria la riunione dei procedimenti: anche in tale ipotesi la riunione resta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, salvo un rapporto di pregiudizialità qualificata.
- La scelta processuale della parte di frazionare in più ricorsi l’impugnazione di un atto amministrativo a contenuto plurimo può essere valutata nel decidere sulla riunione e sulla regolazione delle spese; la successiva omogeneità delle domande o dei motivi non impone la concentrazione dei giudizi.
- Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella liquidazione delle spese processuali; quando applica il principio della soccombenza, non è necessaria una motivazione specifica, salvo che la statuizione sia abnorme, manifestamente irrazionale o illogica, oppure ponga le spese a carico della parte vittoriosa.
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