Cassazione Civile, Ordinanza n. 24794/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF, addizionali, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato su antieconomicità della condotta, incongruenze degli studi di settore e mancata prova contraria del contribuente, oltre a ritenere corrette le percentuali di ricarico applicate dall'Ufficio. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: 1) violazione del diritto UE e dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, assumendo l'illegittimità dell'avviso per assenza di fase precontenziosa; 2) violazione della normativa interna sul contraddittorio anticipato e sugli studi di settore; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d'appello dell'Ufficio relativo al contraddittorio; 4) violazione dello Statuto del contribuente per asserite irregolarità degli accessi e per mancata redazione del PVC e mancato rispetto delle garanzie di cui all'art. 12; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. per carenza assoluta di prova dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha escluso, in via preliminare, la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata, rilevando l'assenza di prova dell'effettiva adesione del contribuente alla procedura e la mancata rinuncia al ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardività della notifica. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il ricorrente non aveva interesse a dolersi dell'omessa pronuncia su una domanda o eccezione proposta dalla controparte; ha inoltre osservato che la CTR aveva comunque dichiarato assorbite le altre questioni, con assorbimento improprio. I primi due motivi sono stati assorbiti, ma la Corte ha aggiunto che, in tema di tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale richiede che il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e che non è sufficiente una contestazione astratta; ha inoltre precisato che nel caso concreto l'accertamento non era basato esclusivamente sugli studi di settore. Anche il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti sostanzialmente contro l'operato dell'Ufficio e l'atto impositivo, non contro la sentenza impugnata, oltre che per difetto di specificità e mancata trascrizione degli atti rilevanti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per l'inammissibilità del controricorso.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di scritture formalmente corrette quando emergano elementi gravi, come antieconomicità e incongruenze, idonei a dubitare della veridicità dei dati contabili.
art. 6 del d.l. n. 119/2018
Richiamato come base della pretesa definizione agevolata della lite; la Corte ha escluso la cessazione del giudizio per mancanza di prova dell'effettiva adesione.
art. 370 c.p.c.
La notifica del controricorso oltre il termine previsto ne determina l'inammissibilità per tardività.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale che regola il deposito di memorie nella fase camerale, utilizzata dalle parti per le rispettive istanze e deduzioni.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per omessa pronuncia deve essere dedotta in modo coerente con il vizio effettivamente lamentato; non è configurabile interesse a censurare l'omessa pronuncia su domande o eccezioni avversarie.
artt. 111, comma 6, Cost.; 112, 113, 132, comma 2, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché formulata come omessa pronuncia anziché come eventuale vizio di motivazione omessa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le doglianze di violazione di legge devono essere rivolte contro la sentenza impugnata e non contro l'atto amministrativo o l'operato dell'Ufficio.
L. n. 212/2000, artt. 7 e 12, commi 2 e 7
Le censure relative alle garanzie del contribuente nell'attività di verifica sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità e perché dirette contro l'accertamento, non contro la sentenza.
art. 2697 c.c.
La censura sulla carenza di prova è stata reputata inammissibile perché non investiva la decisione di appello, ma l'operato dell'Ufficio.
art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dai motivi del contribuente per sostenere il diritto al contraddittorio; la Corte ha ribadito che, per i tributi armonizzati, occorre allegare concretamente le difese precluse e una mera contestazione astratta non basta.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio; la Corte non ne ha accolto la censura e ha richiamato i principi sul contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati.
art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio e agli accessi; la Corte ha escluso che le censure fossero idonee a fondare l'invalidità della decisione impugnata.
art. 10, comma 3-bis, legge n. 146/1998
Richiamato dal ricorrente per lamentare l'obbligo di instaurare il contraddittorio nella fase precontenziosa in tema di studi di settore; la Corte ha osservato che l'accertamento non era fondato esclusivamente sugli studi di settore.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il ricorso per cassazione deve investire la sentenza impugnata e non limitarsi a contestare l'operato dell'Ufficio o la legittimità dell'atto amministrativo in sé.
- La deduzione di omessa pronuncia è inammissibile quando il ricorrente non è soccombente sulla domanda o eccezione asseritamente non decisa, poiché manca l'interesse ad agire in cassazione.
- L'assorbimento delle questioni ulteriori da parte del giudice di merito non integra di per sé omessa pronuncia; se si contesta l'assorbimento, occorre censurare la correttezza della motivazione che lo sorregge.
- In materia di tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale richiede che il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e che non abbia potuto proporre; non basta una deduzione astratta o meramente pretestuosa.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando elementi come antieconomicità della gestione e incongruenze esterne rendano inattendibili le scritture.
- Le censure di violazione di legge e di carenza probatoria devono essere specifiche, autosufficienti e riferite alla decisione impugnata; la mancanza di trascrizione o di indicazione di dove e quando le questioni siano state dedotte comporta inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24779/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24780/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24781/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24782/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24783/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24784/2023 del 18/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →