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Sentenza

Sentenza n. 688/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: - dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco dell’intimato Comune n. 61 del 18.07.2025, recante la disciplina temporanea delle attività musicali, della vendita di bevande alcoliche e ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle attività di esercizio pubblico e intrattenimento; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Giustizia amministrativa202501453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Trapani n. 61 del 18 luglio 2025, recante la disciplina temporanea delle attività musicali, della vendita di bevande alcoliche e delle attività di esercizio pubblico e intrattenimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (residenti e operatori economici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale adottata per disciplinare il fenomeno della movida fino al 31 ottobre 2025, deducendo la violazione degli artt. 50 e 54 TUEL e dell’art. 9 l. 447/1995, l’incompetenza del Sindaco rispetto alla competenza regolamentare del Consiglio comunale, nonché sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione della partecipazione procedimentale, dei principi di precauzione, proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento. In particolare, è stata contestata l’assenza di una situazione nuova, eccezionale e imprevedibile, poiché il fenomeno della movida e le criticità acustiche e di ordine pubblico si protraevano da tempo ed erano già stati oggetto di precedenti ordinanze. I ricorrenti hanno inoltre censurato la disciplina degli orari di vendita e somministrazione degli alcolici, ritenuta contraddittoria, l’ampliamento degli orari di diffusione musicale, la possibilità di organizzare fino a trenta piccoli trattenimenti musicali per esercizio senza preventiva verifica tecnica o misurazione fonometrica, la riduzione della distanza minima tra locali e la mancata applicazione della disciplina ai locali di tipo C. È stata infine dedotta l’elusione della precedente sentenza del TAR Sicilia n. 1936/2014, che avrebbe già escluso l’idoneità delle ordinanze contingibili e urgenti a disciplinare stabilmente la movida.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento perché l’ordinanza aveva cessato di produrre effetti il 31 ottobre 2025. Ha tuttavia accertato l’illegittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., essendo stato mantenuto l’interesse dei ricorrenti in funzione di eventuali pretese risarcitorie. Nel merito, ha ritenuto fondati e assorbenti il primo e il secondo motivo. Il potere contingibile e urgente richiede un pericolo concreto, attuale, grave e imminente, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, oltre alla provvisorietà e temporaneità degli effetti. Nel caso esaminato, la situazione della movida era nota e persistente da tempo, non risultava dimostrato un aggravamento improvviso e oggettivo e le reiterate ordinanze avevano finito per sostituire una regolamentazione ordinaria della materia. La disciplina stabile degli interessi relativi alla sicurezza urbana, alla quiete pubblica e all’inquinamento acustico avrebbe dovuto essere adottata mediante gli ordinari strumenti normativi e amministrativi, nell’ambito della competenza del Consiglio comunale. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Comune di Trapani è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri di legge e rifusione del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    Il potere sindacale contingibile e urgente può essere esercitato soltanto in presenza di una situazione concreta, attuale, eccezionale e imprevedibile, caratterizzata da un pericolo grave e imminente e non fronteggiabile con gli strumenti ordinari; non può essere utilizzato per introdurre una disciplina stabile e generale della movida.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Il potere extra ordinem in materia di ordine e sicurezza pubblica richiede un’effettiva situazione di pericolo urgente e non può trasformarsi, mediante reiterazione, in una regolamentazione ordinaria e permanente.

  • art. 9 l. 447/1995

    Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di inquinamento acustico presuppone una situazione eccezionale e l’esigenza di tutelare la salute pubblica o l’ambiente; non legittima una disciplina ordinaria e duratura del fenomeno acustico.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando l’annullamento non è più utile perché l’atto ha cessato di produrre effetti, il giudice può accertarne l’illegittimità se persiste l’interesse ai fini risarcitori.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    La domanda di accertamento dell’illegittimità può essere esaminata anche dopo la sopravvenuta improcedibilità dell’azione di annullamento, purché sia manifestato l’interesse a eventuali pretese risarcitorie.

  • art. 1 l. 241/1990

    L’esercizio del potere amministrativo deve rispettare i principi di legalità, proporzionalità e corretto perseguimento dell’interesse pubblico, anche nella tutela della quiete pubblica e della sicurezza urbana.

Massime di principio

  • Il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone un pericolo concreto, attuale, grave e imminente per il bene pubblico tutelato, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari; non è sufficiente che la situazione critica sia nota o si protragga nel tempo.
  • Le ordinanze contingibili e urgenti devono avere effetti provvisori e temporanei e non possono essere reiterate fino a sostituire la regolamentazione ordinaria di un fenomeno stabile e prevedibile.
  • La disciplina generale e durevole della movida, degli orari degli esercizi, delle attività musicali e dell’inquinamento acustico deve essere adottata mediante gli ordinari strumenti normativi e amministrativi, nell’ambito della competenza del Consiglio comunale, e non mediante il reiterato esercizio del potere extra ordinem del Sindaco.
  • La tutela della salute, della quiete pubblica e della sicurezza urbana deve essere perseguita nel rispetto del principio di legalità, della proporzionalità e degli strumenti tipici previsti dall’ordinamento; il richiamo a tali interessi non basta a legittimare un’ordinanza contingibile e urgente in assenza dei relativi presupposti.
  • La sopravvenuta cessazione degli effetti dell’atto impugnato rende improcedibile la domanda di annullamento, ma il giudice può accertare l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. quando il ricorrente dichiari e mantenga l’interesse all’accertamento in funzione di una domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiRegolamenti e atti amministrativi generaliInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereIncompetenzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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