Cassazione Civile, Ordinanza n. 22628/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medici convenzionati)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, da parte di una azienda sanitaria, di somme che essa riteneva indebitamente corrisposte tra il 2001 e il 2011 a numerosi medici di medicina generale convenzionati con il SSN. Il recupero era collegato a un processo di riallineamento delle banche dati aziendali, reso necessario dal disallineamento tra il sistema informatico che gestiva il trattamento economico dei medici e quello dell'anagrafe degli assistiti. Secondo l'azienda, tale disallineamento aveva generato pagamenti eccedenti sulla quota capitaria, anche in relazione a assistiti cessati o non più afferenti. Dopo aver comunicato ai medici il preteso credito e poi trattenuto le somme sulle competenze mensili, l'ente fu convenuto in giudizio dai medici, che chiesero l'accertamento dell'inesistenza dell'indebito e la restituzione di quanto trattenuto. La Corte d'appello aveva ritenuto che, pur trattandosi di azione di accertamento negativo di indebito oggettivo, l'onere della prova gravasse sull'azienda sanitaria, perché solo essa disponeva dei dati necessari, li aveva comunicati ai medici in base a precisi obblighi informativi e non aveva indicato nominativamente gli assistiti cui si riferivano gli scostamenti. Con il ricorso per cassazione l'azienda ha dedotto violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. e delle norme processuali, sostenendo che, anche in azione di accertamento negativo, spetta al convenuto/accipiens provare la debenza delle somme percepite; in subordine ha sostenuto che l'indebito risultava comunque provato tramite gli atti prodotti e la differenza tra quanto dovuto e quanto erogato. Ha inoltre contestato la valutazione delle prove, lamentando omesso esame dei tabulati prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, in una controversia di accertamento negativo dell'indebito oggettivo promossa dai percipienti, l'onere di dimostrare il carattere indebito delle somme resta a carico dell'ente che pretende la ripetizione, sulla base di un criterio sostanzialistico legato alla titolarità del diritto fatto valere e non alla sola posizione processuale. Ha valorizzato il fatto che l'azienda sanitaria era la sola a gestire e aggiornare gli elenchi degli assistiti, era tenuta per legge e per accordi collettivi a comunicarli ai medici e avrebbe dovuto allegare e provare specificamente gli assistiti e gli scostamenti da cui derivava il preteso indebito. La mera indicazione di importi numerici o di elenchi generici è stata ritenuta insufficiente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
disciplina la ripetizione dell'indebito oggettivo; una volta accertata l'erogazione sine titulo, la ripetibilità non è esclusa dalla buona fede dell'accipiens, ma resta necessario provare il carattere indebito delle somme e la mancanza di causa giustificativa del pagamento.
art. 2697 c.c.
la distribuzione dell'onere probatorio va operata in modo sostanzialistico, dando rilievo alla titolarità del diritto fatto valere; in caso di azione di accertamento negativo dell'indebito, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria grava su chi invoca la ripetizione.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa lettura delle prove.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo, senza esito favorevole per la ricorrente, poiché la rivalutazione del merito è preclusa in cassazione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro invocato per denunciare violazioni di legge nei primi due motivi.
art. 360, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare l'apprezzamento delle prove.
art. 30 d.P.R. n. 270/2000
pone a carico dell'azienda obblighi informativi sugli elenchi nominativi e sulle variazioni degli assistiti, rilevanti per la ripartizione dell'onere della prova.
artt. 15-ter e 45 d.P.R. n. 270/2000
richiamati come base normativa del meccanismo di determinazione del compenso e degli obblighi dell'azienda nel rapporto convenzionale.
artt. 8, 43, 44, 53 e 59 dell'ACN 23.03.2005 e ACN 27.05.2009
richiamati quale disciplina collettiva applicabile alla determinazione e gestione della quota capitaria e degli obblighi di comunicazione/aggiornamento.
art. 24 d.lgs. n. 165/2001
menzionato nel ragionamento dell'azienda sulla soggezione dei trattamenti economici del pubblico impiego contrattualizzato alla contrattazione collettiva.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
richiamato per sostenere che i trattamenti economici dei dipendenti pubblici sono fissati dalla contrattazione collettiva e non liberamente dalla P.A.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, dichiarandosi la sussistenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento negativo dell'indebito oggettivo, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria grava su chi intende recuperare le somme, anche se formalmente convenuto in giudizio.
- Ai fini dell'art. 2697 c.c. non conta solo la posizione processuale delle parti, ma la loro posizione sostanziale rispetto al rapporto obbligatorio controverso.
- Quando l'ente creditore dispone esclusivamente dei dati necessari a determinare il compenso e li aggiorna in base a propri obblighi informativi, la prova dell'indebito richiede un'allegazione specifica e nominativa dei presupposti del recupero, non essendo sufficiente un mero dato numerico complessivo.
- La buona fede dell'accipiens non esclude la ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c.; essa incide, semmai, sulle modalità della restituzione, che devono essere improntate a correttezza e, ove necessario, rateizzate.
- In cassazione non è consentito trasformare le doglianze sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
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