Cassazione Civile, Ordinanza n. 14595/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento relativo a Irpef, Iva e Irap 2010. Nel corso del giudizio di merito risultavano aderite alla definizione agevolata due cartelle di pagamento collegate alla pretesa fiscale. La CTR ha ritenuto estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo: violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sulla riscossione provvisoria/frazionata e sulla definizione agevolata; violazione dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016 in relazione agli artt. 15 d.P.R. n. 602/1973 e 46, 68 d.lgs. n. 546/1992; violazione degli artt. 46 e 44 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR dichiarato l’estinzione senza una rinuncia valida del contribuente e senza una formale rinuncia dell’Amministrazione alla pretesa. La doglianza centrale era che la rottamazione aveva riguardato solo una parte della pretesa portata dall’avviso di accertamento, sicché non poteva dirsi cessata integralmente la materia del contendere.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi: la definizione agevolata aveva riguardato solo le cartelle emesse in relazione alla riscossione frazionata/provvisoria e non l’intera pretesa tributaria oggetto dell’avviso di accertamento. Di conseguenza, non si era verificata l’estinzione del giudizio, perché permaneva l’interesse alla decisione sulla parte residua non definita. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia denunciato dall’Agenzia
art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato in tema di riscossione provvisoria e rapporti con la definizione agevolata
art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la disciplina della riscossione frazionata in pendenza di giudizio e del limite alla riscossione dopo sentenza di primo grado
art. 6 d.l. n. 193/2016
interpretato nel senso che la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione estingue il giudizio solo se riguarda l’intera pretesa controversa
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per l’estinzione del giudizio in caso di cessazione della materia del contendere o rinuncia
art. 44 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso e ai presupposti della cessazione del giudizio
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
usato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione non determina automaticamente l’estinzione del giudizio instaurato contro l’avviso di accertamento presupposto, quando la rottamazione abbia riguardato solo una parte della pretesa tributaria.
- Se il carico definito coincide solo con la fase di riscossione frazionata o provvisoria, la controversia sul merito della pretesa impositiva residua conserva interesse decisionale e il processo deve proseguire per la parte non definita.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo se la definizione agevolata abbia riguardato l’intera pretesa oggetto del giudizio; in caso contrario, quanto versato per la rottamazione deve essere scomputato dall’eventuale importo definitivamente dovuto.
- La rinuncia al giudizio evocata nella disciplina della rottamazione ha rilievo solo in coerenza con l’effetto sostanziale della definizione: essa non può espandere l’effetto estintivo oltre l’oggetto effettivamente definito.
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