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Sentenza

Sentenza n. 1130/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di diniego prot. n.-OMISSIS- emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 05.12.2025, e protocollata in data 09.12.2025, notificato in data 17.12.2025, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, connesso o consequenziale, anche di portata e contenuto sconosciuti e con riserva di proporre motivi aggiunti avverso ogni atto che l’Amministrazione dovesse adottare nelle more o dovesse essere reso noto successivamente alla notifica del presente atto; e per l’accertamento del diritto della ricorrente -OMISSIS- a prendere visione dei documenti oggetto della richiesta di accesso, di cui pertanto si chiede sin d’ora l’esibizione; previo oscuramento dei dati personali della ricorrente -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202600169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego parziale di accesso ai curricula dei funzionari incaricati della verifica fiscale e alle segnalazioni o agli accertamenti riguardanti terzi collegati al controllo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, destinataria di una verifica fiscale relativa ai periodi d’imposta 2019 e 2020 e di uno schema d’atto relativo al 2019, aveva presentato successive istanze di accesso. L’Agenzia delle Entrate aveva inizialmente differito l’accesso durante la pendenza della verifica, poi aveva consentito l’ostensione di gran parte della documentazione direttamente inerente alle contestazioni, negandola soltanto per i curricula dei funzionari incaricati e per le eventuali segnalazioni o gli accertamenti relativi a soggetti terzi non identificati. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6-bis della l. 212/2000 e degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, la lesione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra i provvedimenti e all’interno del diniego, nonché la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per difetto di motivazione. Ha sostenuto che l’amministrazione avesse illegittimamente continuato a richiamare la pendenza del procedimento tributario come ragione ostativa all’accesso, nonostante l’introduzione dello schema d’atto e del correlato diritto di interlocuzione e difesa. Il TAR ha inoltre rilevato dubbi sulla tempestività del ricorso, poiché il diniego parziale del 2 dicembre 2025 avrebbe dovuto essere impugnato entro trenta giorni; tuttavia, ha esaminato il merito perché l’amministrazione aveva adottato un ulteriore atto motivato in risposta all’istanza reiterata del 5 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo differimento, comunicato il 24 luglio 2025, ne ha rilevato la tardiva impugnazione e ha osservato che esso era comunque superato in fatto. Ha escluso che i dinieghi successivi fossero fondati semplicemente sulla pendenza del procedimento tributario: l’Agenzia aveva esaminato puntualmente le singole richieste, accordando l’accesso alla documentazione direttamente posta a fondamento delle contestazioni, anche quando coinvolgeva soggetti terzi, e negandolo soltanto per i documenti privi di un interesse difensivo concreto e attuale. La richiesta dei curricula dei funzionari è stata ritenuta esplorativa, poiché la ricorrente aveva prospettato soltanto un astratto sospetto di conflitto di interessi, senza indicare elementi concreti; il percorso professionale dei funzionari, una volta accertato il loro corretto incardinamento e la loro abilitazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, non limita di per sé l’esercizio delle funzioni. Anche la richiesta relativa a segnalazioni o accertamenti nei confronti di terzi non identificati è stata ritenuta esplorativa, non essendo stata dimostrata la loro utilità rispetto alle contestazioni rivolte alla società. Il diritto di accesso previsto in relazione allo schema d’atto tributario conserva natura difensiva e non può trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato o di ricerca indiscriminata di possibili elementi favorevoli. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 6-bis l. 212/2000

    Il diritto di accesso riconosciuto al contribuente nella fase successiva alla predisposizione dello schema d’atto è funzionale alla difesa preventiva e alla partecipazione procedimentale; non attribuisce un diritto a svolgere indagini esplorative o generalizzate prive di un interesse difensivo concreto e attuale.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    L’accesso difensivo richiede un interesse concreto e attuale collegato alla tutela di una posizione giuridica; non può essere utilizzato come forma generalizzata di sindacato sull’azione amministrativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego parziale è legittimamente motivato quando l’amministrazione esamina le singole categorie documentali e indica specificamente, per ciascuna, l’assenza di un interesse difensivo concreto e attuale.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa giustifica l’accesso alla documentazione concretamente inerente alle contestazioni, ma non impone l’ostensione di documenti privi di una relazione concreta con la difesa del contribuente.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte quando sussistano esigenze di tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso del contribuente alla documentazione relativa allo schema d’atto tributario ha natura difensiva e richiede un interesse concreto e attuale, collegato alle contestazioni specificamente mosse; non comprende richieste meramente esplorative o finalizzate a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione.
  • L’amministrazione finanziaria deve valutare puntualmente le singole categorie documentali richieste: il diniego è legittimo se l’accesso è consentito per gli atti concretamente utilizzati per fondare le contestazioni e negato, con motivazione specifica, per i documenti privi di utilità difensiva dimostrata.
  • La mera prospettazione di un astratto sospetto di conflitto di interessi non dimostra un interesse concreto e attuale all’accesso ai curricula dei funzionari incaricati della verifica, quando il loro corretto incardinamento e la loro abilitazione istituzionale non siano specificamente contestati sulla base di elementi concreti.
  • La richiesta di segnalazioni o accertamenti riferiti a terzi non identificati è esplorativa e non giustifica l’accesso, salvo che il richiedente dimostri un collegamento concreto tra tali documenti e le contestazioni formulate nei suoi confronti.
  • Il diritto di accesso difensivo può comprendere documenti riferiti a terzi quando essi costituiscano concretamente la base delle contestazioni rivolte al richiedente; non si estende invece a documenti concernenti terzi soltanto ipoteticamente collegati alla vicenda.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoPartecipazione al procedimento
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneEccesso di potereDecadenza e tardività

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