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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08250/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado per coltivazione di stupefacenti, aveva riconosciuto la lieve entità solo per la coltivazione di funghi allucinogeni, escluso la recidiva e rideterminato la pena. Con il primo motivo deduceva violazione di legge sostenendo che la coltivazione di marijuana, per le sue caratteristiche, fosse destinata al consumo meramente personale e quindi non integrasse il reato. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico il primo motivo perché non si confrontava criticamente con la motivazione di merito: la coltivazione di stupefacenti è reato configurabile anche senza verificare immediatamente la quantità di principio attivo, purché le piante siano del tipo botanico previsto e idonee a giungere a maturazione; nel caso concreto, il rinvenimento di 1.089 dosi ricavabili, bilancino, ventole, fertilizzanti e materiali per il confezionamento consentiva di escludere la destinazione esclusiva all'uso personale. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in assenza di elementi positivi e in presenza di una coltivazione estesa, pericolosa per la salute pubblica. All'inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La coltivazione di stupefacenti integra il reato anche in presenza di quantitativi non immediatamente valutabili, salvo la particolare ipotesi in cui la coltivazione presenti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale e non mostri indici di inserimento nel mercato illegale.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivi di valutazione; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Caruso

    La coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza; non è invece tipico il fatto domestico, con tecniche rudimentali e scarso numero di piante, quando vi sia destinazione esclusiva all'uso personale.

  • Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi di segno positivo.

  • Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace

    Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata ai fini della condanna ex art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità, in relazione all'esigenza di verificare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile quando le piante siano conformi al tipo botanico previsto e idonee a giungere a maturazione, senza che rilevi in sé la quantità di principio attivo immediatamente estraibile.
  • La coltivazione resta penalmente irrilevante solo se, in assenza di indici di inserimento nel mercato illecito, presenti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, risultando domestica, rudimentale e limitata per numero di piante e quantità producibile.
  • Ai fini della valutazione della destinazione non personale dello stupefacente, sono valorizzabili elementi indiziari come la quantità di dosi ricavabili, strumenti di pesatura, ventilazione, fertilizzanti e materiali di confezionamento.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in modo legittimo quando non emergano elementi positivi favorevoli all'imputato; il mero stato di incensuratezza non basta più, da solo, a giustificarne il riconoscimento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre deduzioni non confrontate criticamente con la motivazione impugnata o formulate in modo generico.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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