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Sentenza

Sentenza n. 14937/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202304140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 e gli atti statali presupposti in materia di payback

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il decreto regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nonché il decreto ministeriale di certificazione del superamento dei tetti di spesa, le linee guida ministeriali, gli accordi e le intese della Conferenza Stato-Regioni e gli ulteriori atti istruttori e ricognitivi presupposti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere versato la quota ridotta del debito prevista dalla normativa sopravvenuta sul payback dei dispositivi medici. Il Collegio ha rilevato che la cessazione della materia del contendere presupponeva la produzione, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni di tempestivo versamento previste dalla disciplina sopravvenuta; tali attestazioni non risultavano però prodotte in giudizio.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché mancavano le attestazioni regionali richieste dalla normativa sopravvenuta. Ha tuttavia ritenuto che la richiesta della ricorrente evidenziasse una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Dopo aver dato alle parti l’avviso della questione rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la disciplina di riferimento degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    L’integrale e tempestivo versamento dell’importo pari alla quota ridotta ... estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...

    Prevede il fondo statale e la possibilità per le aziende fornitrici di estinguere l’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta; la cessazione della materia del contendere richiede l’accertamento del tempestivo versamento mediante le attestazioni regionali previste.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali ...

    Riduce ulteriormente la quota dovuta dalle imprese che effettuino il versamento entro il termine previsto e stabilisce che l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali; anche in tale ipotesi la cessazione della materia del contendere è collegata all’accertamento regionale del versamento.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di darne previamente avviso alle parti; il Collegio ha adempiuto a tale obbligo in udienza.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; tale disposizione è stata applicata in ragione del venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione di merito.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi al payback sui dispositivi medici richiede, oltre al versamento della quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta, la produzione in giudizio delle attestazioni regionali prescritte dalla legge circa il tempestivo versamento e l’estinzione dell’obbligazione.
  • Quando la parte ricorrente manifesta, anche mediante la richiesta di cessazione della materia del contendere, di non avere più interesse alla decisione di merito, ma non risultano integrati i presupposti per la cessazione della materia del contendere, il giudice può dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di fondare la decisione su una questione rilevata d’ufficio, il giudice amministrativo deve darne avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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