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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27722/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Una società che aveva gestito in precedenza un terminal portuale conveniva in giudizio la società subentrata nella concessione, chiedendo il pagamento del saldo del prezzo di una vendita di diversi beni utilizzati per l’allestimento dell’area portuale. Secondo l’attrice, il prezzo complessivo era pari a euro 123.705,43 e ne erano stati versati solo euro 48.000,00. La convenuta contestava l’esistenza di un accordo valido sulla vendita e, in subordine, sosteneva che il corrispettivo fosse stato unilateralmente indicato dalla venditrice. Il Tribunale aveva ritenuto provata la compravendita e determinabile il prezzo sulla base della CTU; la Corte d’appello aveva invece accolto l’impugnazione della convenuta, ritenendo mancante una determinazione del prezzo o criteri contrattuali idonei alla sua determinazione, e aveva dichiarato la nullità del contratto. In Cassazione la venditrice deduceva: 1) violazione degli artt. 1346, 1474, 1418 e 1325 c.c., sostenendo che il prezzo poteva considerarsi determinabile e che l’art. 1474 c.c. offriva criteri legali applicabili; 2) violazione degli artt. 1362 e 1369 c.c. per mancata corretta interpretazione del contratto e della corrispondenza tra le parti, da cui emergerebbe una vendita a giusto prezzo; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che i beni erano beni in comune commercio, come dimostrerebbe anche la successiva alienazione a terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i motivi perché: i) la Corte territoriale aveva accertato in fatto che non ricorrevano le ipotesi dell’art. 1474, commi 1 e 2, c.c.; ii) mancava la prova di un accordo originario sul prezzo o sui criteri legali di determinazione; iii) la formula richiamata nelle comunicazioni tra le parti non era quella del "giusto prezzo" in senso tecnico richiesto dall’art. 1474, comma 3, c.c., ma espressioni di mera congruità della richiesta, semanticamente e giuridicamente diverse; iv) l’interpretazione del giudice di merito non era censurabile in sede di legittimità perché plausibile e coerente con i documenti; v) la successiva alienazione dei beni a terzi non sanava la carenza originaria del contenuto contrattuale ed era quindi un fatto non decisivo. Il ricorso incidentale della controparte è stato dichiarato assorbito, poiché proposto dalla parte già vittoriosa nel merito e dipendente dall’accoglimento del ricorso principale. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1346 c.c.

    L’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile; in mancanza, il contratto non può reggere se non intervengono criteri legali o convenzionali idonei.

  • art. 1474 c.c.

    La norma opera solo nei casi e con i presupposti previsti: per i beni in comune commercio o di prezzo di borsa/mercato, oppure, in mancanza, quando le parti abbiano espressamente fatto riferimento al "giusto prezzo"; la disposizione è di stretta interpretazione.

  • art. 1418 c.c.

    La carenza originaria di determinazione del prezzo, non colmabile con i criteri legali invocati, conduce alla nullità del contratto.

  • art. 1325 n. 3 c.c.

    La mancanza di un elemento essenziale del contratto, quale il prezzo determinato o determinabile nei termini richiesti, impedisce la valida formazione del vincolo.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto va effettuata secondo i criteri legali di ermeneutica, ma il sindacato di legittimità non consente di sostituire una diversa lettura a quella plausibile del giudice di merito.

  • art. 1369 c.c.

    Il criterio dell’interpretazione complessiva e sistematica non può essere invocato per superare la lettura restrittiva dell’art. 1474, comma 3, c.c., in assenza di prova di un effettivo richiamo al "giusto prezzo".

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La mancata integrale riproduzione del documento su cui il motivo si fonda pregiudica l’ammissibilità del censimento del contenuto documentale in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il fatto dedotto deve essere decisivo; la successiva alienazione dei beni non è decisiva quando la nullità dipende dalla carenza originaria del contenuto del contratto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo incidentale lamentava omessa pronuncia, ma è stato assorbito dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla conclusione del contratto, ma la relativa censura è rimasta assorbita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Poiché il ricorso principale, proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato rigettato, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel contratto di compravendita il prezzo deve essere determinato o determinabile; in difetto, la validità del contratto può essere salvata solo quando ricorrano in concreto i criteri legali di integrazione previsti dalla legge.
  • L’art. 1474 c.c. va interpretato in modo rigoroso: i commi 1 e 2 si applicano solo alle ipotesi tipizzate di beni in comune commercio o con prezzo di borsa/mercato, mentre il comma 3 richiede un espresso riferimento originario al "giusto prezzo".
  • Espressioni linguistiche analoghe, come "prezzo congruo" o formule equivalenti, non sono automaticamente sufficienti a integrare il rinvio legale al "giusto prezzo" richiesto dall’art. 1474, comma 3, c.c.
  • La successiva condotta delle parti o l’alienazione del bene a terzi non sana la mancanza originaria di un elemento essenziale del contratto, se il contenuto negoziale iniziale resta indeterminato.
  • In cassazione l’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile solo nei limiti del sindacato di legittimità; non basta proporre una lettura alternativa dei documenti, occorrendo mostrare un effettivo vizio di legge o un’omissione decisiva.
  • Chi deduce il contenuto di un documento in cassazione deve riportarlo in modo integrale o comunque autosufficiente; una riproduzione solo parziale può indebolire la censura.
  • Un fatto è decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. solo se, ove considerato, avrebbe verosimilmente condotto a una decisione diversa; non lo è quando non incide sulla ragione giuridica della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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