Cassazione Penale, Ordinanza n. 34103/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza relativa all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non rientri tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. in assenza di denuncia di pena illegale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 1 aprile 2025 del giudice dell'udienza preliminare di Trani deducendo l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p., quindi invocando un proscioglimento d'ufficio per una causa ostativa alla condanna. La Corte, tuttavia, rileva che il ricorso è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non si versa in ipotesi di pena illegale. Ne consegue che la censura non è scrutinabile nel perimetro del ricorso per cassazione previsto dalla norma richiamata.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
È stata dedotta come norma asseritamente non applicata; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché il motivo non è ammissibile nel giudizio di legittimità così delimitato.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Delimita i motivi proponibili nel ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata; una doglianza sull'art. 129 c.p.p. è inammissibile se non si allega una pena illegale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato o comunque nei casi disciplinati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non sono proponibili motivi estranei al perimetro normativo ivi previsto.
- La deduzione dell'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è scrutinabile in cassazione quando non sia prospettata una pena illegale, perché in tale caso il motivo esula dalle ragioni consentite dalla disciplina speciale dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se ne ricorrono i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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