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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23141/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma delle condanne per reati tributari. Contesta principalmente l'accertamento dell'interposizione fittizia della Eleven Ltd (società di diritto maltese di cui era legale rappresentante) e la ricostruzione dei fatti che avrebbero dimostrato che i compensi per attività di procacciamento affari, svolte personalmente in Italia, furono fatti risultare a favore della società estera per sottrarsi alla tassazione italiana (capi A e B, art. 4 d.lgs. n. 74/2000). Denuncia la mancata considerazione degli elementi che proverebbero la reale operatività della Eleven Ltd (iscrizione, partita IVA, bilanci, buste paga, personale, pagamento imposte a Malta), il trasferimento della compagine proprietaria in data successiva, e la presenza di prestazioni effettive svolte dalla società. Con il secondo motivo contesta la motivazione sul dolo, sostenendo che lo spostamento a Malta e la scelta di fatturare tramite la società estera rientrerebbero nell'abuso del diritto e non sarebbero penalmente rilevanti, oppure comunque non dimostrerebbero il dolo di evasione. Con il terzo motivo contesta la configurabilità del reato per omessa dichiarazione IVA (capo C) perché la società estera avrebbe dovuto assolvere gli obblighi IVA. Con il quarto motivo impugna l'imputazione relativa alle donazioni di immobili alla KG Ltd (capo D, art. 11 d.lgs. n. 74/2000), sostenendo che si trattò di pianificazione patrimoniale familiare non soggetta a dolo di distrazione finalizzata all'evasione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha disposto il rigetto. Sono confermate, nei principi esposti dalla Corte, le conclusioni dei giudici di merito che avevano ritenuto provata l'interposizione fittizia della Eleven Ltd e il meccanismo fraudolento volto a sottrarre all'imposizione italiana i consistenti compensi percepiti dal Craighero per gli anni 2014 e 2015. In particolare il ricorrente era stato condannato per: art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele relativa agli anni 2014 e 2015, capi A e B), art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione dichiarazione IVA per l'annualità 2015, capo C) e art. 11 d.lgs. n. 74/2000 (distrazione del patrimonio mediante donazioni alla KG Ltd amministrata dalla moglie, capo D). La Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito non fosse viziata da manifesta illogicità e che la ricostruzione dei fatti risultasse sorretta da elementi convergenti (residenza in Italia, tempistica dei contratti, impossibilità per la società maltese di procurarsi autonomamente le commesse, controllo familiare della società). Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riguarda la dichiarazione infedele: i giudici hanno ritenuto integrato il reato perché il ricorrente, pur svolgendo l'attività in proprio e residente in Italia, ha fatto figurare i redditi a una società estera strumentale per diminuire la tassazione italiana

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione IVA: la corte ha confermato che il meccanismo fraudolento collegato all'interposizione ha portato all'omissione dell'obbligo dichiarativo e alla conseguente evasione IVA

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riguarda la distrazione di beni per sottrarsi al pagamento delle imposte: le donazioni immobiliari alla KG Ltd sono state considerate operazioni funzionali alla sottrazione del patrimonio e integrate dal dolo specifico richiesto dalla norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla Cassa delle Ammende

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2015 e art. 10‑bis della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamati in motivazione per illustrare il regime dell'abuso del diritto/elusione fiscale: la disciplina esclude rilevanza penale a mere operazioni elusive prive di sostanza economica salvo che ricorrano comportamenti fraudolenti o simulatori che integrano reati tributari

  • art. 37‑bis d.P.R. n. 600 del 1973 (abrogato)

    Richiamato storicamente nel testo per spiegare il quadro normativo evoluto in tema di abuso del diritto, poi disciplinato dall'art. 10‑bis della legge n. 212/2000

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Citata in relazione alla valutazione sulla presentazione del ricorso e alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende per colpa o mancata diligenza nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La costituzione o l'uso di una società estera non esonera automaticamente da accertamenti fiscali: se il soggetto residente in Italia continua a svolgere personalmente l'attività e trasferisce alla società all'estero i redditi al fine di diminuire la base imponibile italiana, può configurarsi interposizione fittizia e reato tributario
  • Elementi indiziari rilevanti per valutare l'interposizione fittizia includono la tempistica dei contratti (se anteriori alla società estera), la persistenza dei rapporti personali tra committenti e l'individuo, l'incapacità della società estera di procurarsi autonomamente commesse e il controllo da parte di soggetti legati al contribuente (familiari)
  • La mera prova che una società estera sia formalmente operativa (iscrizioni, partita IVA, bilanci, pagamenti, buste paga) non è decisiva se la prova complessiva dimostra che i redditi provenivano dall'attività personale del residente e furono deviati alla società per vantaggio fiscale
  • La qualificazione di un'operazione come abuso del diritto può escludere la rilevanza penale solo se manca la fraudolenza; quando vi sono condotte simulate o finalizzate deliberatamente a sottrarre imposte, può invece ricorrere il reato tributario
  • Lo spostamento della residenza in uno Stato Ue a fiscalità più favorevole non è di per sé indice di illiceità: rileva la sostanza economica dell'operazione e l'intento doloso di sottrarsi al pagamento delle imposte in Italia
  • Le donazioni o trasferimenti patrimoniali a soggetti collegati (anche familiari) possono integrare il reato di distrazione se risultano finalizzati a sottrarsi al pagamento delle imposte e sussiste il dolo specifico

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