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Sentenza

Sentenza n. 5119/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 06440/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione del parere comunale negativo sull’autorizzazione paesaggistica relativa a opere oggetto di condono e del presupposto parere negativo della Soprintendenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio riproponendo le censure dedotte in primo grado. Hanno sostenuto: la formazione del silenzio-assenso sulla prima domanda di condono ai sensi della l. 47/1985, per decorso del termine di ventiquattro mesi, pagamento delle oblazioni e assenza di comunicazioni negative; la decadenza o consumazione del potere amministrativo per il decorso del tempo; l’inesistenza di vincoli paesaggistici e archeologici al momento della realizzazione dell’abuso e l’illegittima applicazione retroattiva di vincoli sopravvenuti; il travisamento della cronologia e della consistenza delle opere; l’illegittima sommatoria di due domande di condono, ritenute autonome e soggette a discipline diverse; la contraddittorietà tra il parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio e il successivo parere negativo della Soprintendenza; la mancata applicazione della tolleranza costruttiva prevista dall’art. 32 l. 47/1985; l’illegittimità del provvedimento finale per la durata ultradecennale del procedimento; l’omessa valutazione di documenti decisivi. Il Comune ha eccepito anche la genericità dell’appello. Gli appellanti hanno infine rinunciato al motivo relativo alla disparità di trattamento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di inammissibilità per genericità, ritenendo che l’appello individuasse sufficientemente i capi della sentenza criticati e le ragioni del dissenso, anche se riprendeva argomentazioni già svolte in primo grado. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso perché, nei procedimenti di condono relativi a immobili vincolati, il termine decorre solo dall’emissione del parere paesaggistico previsto dall’art. 32 l. 47/1985; nel caso concreto era stato espresso un parere negativo della Soprintendenza e le istanze non erano complete, essendo state richieste integrazioni documentali. Ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 27 della legge urbanistica, trattandosi di procedimento speciale di condono e non di esercizio di poteri repressivi edilizi soggetti a termine decadenziale. Ha confermato che, ai fini della valutazione paesaggistica nel condono, rileva il quadro normativo vigente al momento della decisione amministrativa, non soltanto quello esistente alla realizzazione dell’abuso; pertanto sono legittimamente considerati anche i vincoli paesaggistici e archeologici sopravvenuti. Ha escluso che le due domande di condono fossero state illegittimamente unificate, poiché riguardavano opere diverse e autonome. Ha ritenuto legittimo il recepimento comunale del parere negativo della Soprintendenza, avente valore vincolante e preclusivo nel procedimento di condono, nonostante il precedente parere favorevole della Commissione comunale. Ha escluso l’applicabilità della tolleranza costruttiva, riferita a difformità marginali e non a opere ulteriori e autonome oggetto di distinta domanda. Ha ritenuto che la durata del procedimento, collegata alla complessità dell’istruttoria, alle richieste di integrazione e all’acquisizione del parere paesaggistico, non determinasse di per sé l’illegittimità del provvedimento finale né la consumazione del potere amministrativo. Ha infine respinto la censura documentale perché generica e meramente oppositiva rispetto alla valutazione del TAR. L’appello è stato quindi respinto, con compensazione delle spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 35 l. 47/1985

    Il termine per la formazione dell’assenso tacito decorre dall’emissione del parere paesaggistico previsto dall’art. 32 della medesima legge.

    Nel condono edilizio relativo a immobile vincolato, il silenzio-assenso non può formarsi prima dell’emissione del parere paesaggistico; il parere negativo impedisce l’avvio del termine e, se l’istanza è incompleta, manca comunque un ulteriore presupposto del silenzio-assenso.

  • art. 32 l. 47/1985

    Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico è presupposto della definizione del condono; il parere negativo ha valore vincolante e preclusivo. La disciplina della tolleranza costruttiva non si estende a opere ulteriori e autonome oggetto di distinta domanda.

  • art. 27 l. 17 agosto 1942, n. 1150

    Il termine decadenziale invocato dagli appellanti non si applica al procedimento speciale di condono, che non costituisce esercizio di poteri repressivi edilizi.

  • D.M. 22 maggio 1985

    Il vincolo paesaggistico relativo all’area di Isola Sacra e Casale di Santa Lucia era rilevante ai fini della valutazione della domanda di condono.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    I vincoli paesaggistici e archeologici previsti dalla disposizione devono essere considerati nella valutazione paesaggistica vigente al momento della decisione sul condono.

  • l. 47/1985

    La disciplina del condono edilizio richiede, per gli immobili vincolati, la previa valutazione di compatibilità paesaggistica secondo il quadro normativo vigente al momento della decisione.

  • l. 724/1994

    La seconda domanda di condono, riferita a opere ulteriori e autonome, costituisce procedimento distinto rispetto alla domanda presentata ai sensi della l. 47/1985.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio relativo a immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il silenzio-assenso può formarsi soltanto dopo l’emissione del parere paesaggistico previsto dall’art. 32 l. 47/1985; il parere negativo impedisce il decorso del termine e l’incompletezza dell’istanza o della documentazione esclude comunque la formazione dell’assenso tacito.
  • La valutazione paesaggistica richiesta per il condono deve essere effettuata alla luce del quadro normativo e dei vincoli vigenti al momento della decisione amministrativa, anche se sopravvenuti rispetto alla realizzazione dell’abuso; l’assenza di vincoli al momento dell’edificazione non rende irrilevanti i vincoli successivamente imposti.
  • Nel procedimento di condono, il parere negativo dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica ha natura vincolante e preclusiva, sicché il Comune non può discostarsene nel provvedere sulla domanda, anche qualora la Commissione comunale per il paesaggio abbia espresso una valutazione favorevole.
  • La disciplina della tolleranza costruttiva relativa a difformità minime non è applicabile a opere ulteriori e autonome, oggetto di una distinta domanda di condono; tali opere devono essere valutate autonomamente e non possono essere considerate come un mero incremento quantitativo dell’intervento principale.
  • La durata prolungata del procedimento di condono, ove giustificata dalla complessità dell’istruttoria, dalle richieste di integrazione documentale e dall’acquisizione di pareri obbligatori, non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento finale né la consumazione del potere amministrativo, in assenza dei presupposti per il silenzio-assenso.
  • È ammissibile l’appello che riprenda motivi già dedotti in primo grado quando contenga una critica individuabile, anche reiterativa ma non meramente assertiva, ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaAppello
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela del terzo

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