Cassazione Civile, Ordinanza n. 10997/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2008, fondato su accertamento sintetico (redditometro) ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dopo la rilevazione della disponibilità di un immobile abitativo e di un’autovettura di grossa cilindrata. La CTP aveva respinto il ricorso, ma la CTR aveva accolto l’appello del contribuente, annullando l’atto. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e delle norme civilistiche sulle presunzioni, perché la CTR avrebbe erroneamente qualificato il redditometro come presunzione semplice, anziché come presunzione legale relativa, invertendo il riparto dell’onere della prova; (2) violazione dell’art. 22 d.l. n. 78/2010, perché la CTR avrebbe applicato retroattivamente la nuova disciplina del redditometro all’anno 2008, pur essendo essa applicabile solo agli anni d’imposta dal 2009 in poi.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, nel redditometro, la disponibilità di beni indice di capacità contributiva integra una presunzione legale relativa: una volta provata dall’Ufficio l’effettiva disponibilità di tali beni, il giudice non può svalutare il valore presuntivo dell’indice, ma deve solo valutare la prova contraria fornita dal contribuente circa la provenienza non reddituale delle somme necessarie al loro mantenimento o la minore entità del reddito presunto. Ha inoltre ribadito che la nuova disciplina introdotta dall’art. 22 d.l. n. 78/2010 e dal d.m. 24 dicembre 2012 non si applica ai periodi d’imposta anteriori al 2009. Perciò la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
quarto, quinto e sesto comma
Nell’accertamento sintetico del reddito, la disponibilità di beni-indice di capacità contributiva consente la rideterminazione presuntiva del reddito; il giudice deve poi valutare solo la prova contraria del contribuente.
art. 2728 c.c.
La disponibilità di determinati beni è valorizzata come presunzione legale relativa di capacità contributiva.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare la non imponibilità delle risorse o l’insussistenza/misura inferiore del reddito presunto grava sul contribuente.
art. 2702 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla prova documentale, senza un autonomo principio decisorio espresso.
art. 2704 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla prova documentale, senza un autonomo principio decisorio espresso.
art. 2728 c.c.
Il meccanismo del redditometro è ricondotto a una presunzione legale relativa, non a una presunzione semplice.
art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
La nuova disciplina del redditometro ha efficacia solo per gli accertamenti relativi a redditi con termine di dichiarazione non ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi per i periodi d’imposta successivi al 2009.
L. 30 luglio 2010, n. 122
Norma di conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata per confermare il regime intertemporale della nuova disciplina.
d.m. 24 dicembre 2012
Le relative disposizioni si applicano alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi a decorrere dall’anno d’imposta 2009.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla CTR, ma la Cassazione esclude che possa fondare l’applicazione retroattiva della nuova disciplina.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla CTR, ma la Cassazione esclude che possa fondare l’applicazione retroattiva della nuova disciplina.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla CTR, ma la Cassazione esclude che possa fondare l’applicazione retroattiva della nuova disciplina.
L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamata dalla CTR; la Cassazione non la considera idonea a superare il chiaro dato transitorio della disciplina.
Massime di principio
- Nel redditometro ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 la disponibilità di beni indice di capacità contributiva opera come presunzione legale relativa: accertata la disponibilità del bene, il giudice non può negare in radice il valore presuntivo dell’indice, ma deve verificare se il contribuente abbia fornito prova contraria idonea.
- La prova contraria nel redditometro non si esaurisce nell’allegare la mera esistenza di ulteriori redditi o il loro transito patrimoniale; occorre una dimostrazione documentale di circostanze oggettive che rendano plausibile la disponibilità di risorse non imponibili per il mantenimento dei beni.
- La disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010 sul nuovo redditometro non ha efficacia retroattiva per i periodi d’imposta anteriori al 2009, perché il legislatore ha espressamente delimitato l’ambito temporale di applicazione.
- In presenza di una disciplina transitoria espressa, l’interprete non può estendere la nuova regola sostanziale o probatoria invocando in via generale il principio tempus regit actum o una qualificazione meramente procedimentale della norma.
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