Cassazione Penale, Sentenza n. 15451/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I tre imputati erano stati dichiarati colpevoli dal Tribunale di Reggio Calabria per la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 3, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (illecito smaltimento di rottami/carcasse e parti di veicoli) e condannati ciascuno alla pena di sei mesi di arresto (sostituita con 9.000 euro di ammenda) e a ulteriori 8.000 euro di ammenda. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza: Bevilacqua ha sostenuto la totale estraneità e la presenza casuale sul luogo; Berlingeri ha contestato l'insufficienza della prova, ha invocato la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e, in subordine, le attenuanti generiche; Rosace ha contestato la responsabilità derivante dalla sola qualità di proprietaria del terreno, invocando buona fede e compatibilità del materiale con la sua attività professionale, nonché le stesse censure su 131-bis e sulle attenuanti e misura della pena. In sede di appello la Corte territoriale ha qualificato i ricorsi come ricorsi per Cassazione richiamando il divieto di appellabilità delle sentenze con applicazione della sola ammenda ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello che aveva trasformato gli appelli in ricorsi per Cassazione perché ha ritenuto errata l'applicazione dell'art. 593, comma 3, c.p.p.: tale norma si applica solo quando l'ammenda sia l'unica pena edittale prevista e non quando una sanzione pecuniaria derivi in parte dalla sostituzione di pena detentiva. L'annullamento dell'ordinanza avrebbe dovuto comportare la restituzione del fascicolo al giudice d'appello, ma il decorso dell'intero termine di prescrizione (artt. 157-161 c.p.) ha determinato l'estinzione del reato; perciò la Corte ha annullato senza rinvio anche la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 3, lett. a)
Norma normativa del reato contestato: illecito smaltimento di rifiuti (rottami/carcasse e parti di veicoli); la Corte non ha invece approfondito nel merito le contestazioni di responsabilità individuale perché ha deciso per motivi processuali (prescrizione).
Codice di procedura penale, art. 593, comma 3
Interpretazione della Corte: il divieto di appellabilità previsto dall'art. 593, comma 3, c.p.p. si applica solo quando l'ammenda sia l'unica pena edittale prevista per il reato e non quando l'ammenda sia in parte frutto della sostituzione di una pena detentiva; dunque la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato i ricorsi come ricorsi per Cassazione.
Codice penale, artt. 157-161 (prescrizione)
La Corte ha ritenuto che sia decorrso l'intero termine prescrizionale e, per tale motivo, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Codice penale, art. 131-bis
Invocato dai ricorrenti come causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di Cassazione non ha valutato nel merito tale questione poiché ha deciso per motivi processuali (annullamento per errore sull'appellabilità e sopravvenuta prescrizione).
Giurisprudenza richiamata (Sez. I, n. 6885 del 5/5/1995, Pesce, Rv. 201720)
Precedente giurisprudenziale utilizzato per affermare che il divieto di appellabilità dell'art. 593, comma 3, c.p.p. non opera quando l'ammenda deriva dalla sostituzione di pena detentiva.
Massime di principio
- Il divieto di appellabilità previsto dall'art. 593, comma 3, c.p.p. si applica solo quando l'ammenda costituisce l'unica pena edittale prevista; se l'ammenda deriva in tutto o in parte dalla sostituzione di una pena detentiva, il rimedio dell'appello non è escluso per tale motivo.
- Se la Corte di Cassazione annulla un'ordinanza o una sentenza per un vizio procedurale e nel frattempo è decorso l'intero termine di prescrizione, il giudice della legittimità può disporre l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
- Questioni meramente sostanziali (es. responsabilità individuale, buona fede, applicabilità di art. 131-bis, attenuanti) possono rimanere non esaminate se il giudice decide il processo su questioni procedurali o per sopravvenuta estinzione del reato.
- La sola qualità di proprietario del terreno non determina automaticamente responsabilità penale per il reato di gestione illecita di rifiuti: occorre accertare obblighi specifici di gestione o partecipazione all'attività illecita (tuttavia, nella sentenza in esame tale questione non è stata risolta nel merito).
- Errori di qualificazione del rimedio impugnatorio da parte del giudice d'appello possono essere censurati in Cassazione e determinare la restituzione del fascicolo al gravame, salvo che sopravvengano cause estintive come la prescrizione.
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