Cassazione Civile, Ordinanza n. 23686/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo con cui a un professionista veniva richiesto il pagamento di compensi per prestazioni legali rese in relazione a una causa di lavoro e a un ricorso per la cancellazione della trascrizione di una sentenza. L'opponente sosteneva che, per una delle attività, il legale avesse pattuito la gratuità salvo le spese vive e che, per l'altra, il credito dovesse essere compensato con un controcredito risarcitorio per asserita cattiva gestione di un diverso contenzioso. Il Tribunale e poi la Corte d'appello rigettavano l'opposizione ritenendo provata la prestazione professionale e la debenza del compenso. In cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c. per la valutazione dell'attendibilità di un testimone; 2) violazione dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c. per il governo delle presunzioni e la mancata valorizzazione di una lettera del 17 giugno 2002 e di altri elementi documentali; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione alla documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione di attendibilità della testimonianza, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha poi rigettato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, osservando che anche essi miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e dell'attendibilità del testimone, mentre la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato i documenti richiamati, escludendone la decisività e la capacità di fondare una presunzione grave, precisa e concordante ai sensi dell'art. 2729 c.c. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
artt. 115 e 116 c.c. (recte: c.p.c.)
La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.
art. 116 c.p.c.
artt. 115 e 116 c.c. (recte: c.p.c.)
Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito ed è insindacabile in cassazione, salvo che sia denunciato correttamente come vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 246 c.p.c.
La dedotta incapacità a testimoniare non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando non risulti tempestivamente posta e coltivata nei gradi di merito.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici richiedono elementi gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito può escludere che documenti o indizi allegati dal ricorrente abbiano tale idoneità, e tale apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una diversa lettura delle prove o del contenuto della testimonianza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo se il fatto storico decisivo non sia stato affatto considerato; non sussiste quando il giudice abbia comunque esaminato gli elementi addotti, pur attribuendo loro valore non decisivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con deposito di memorie delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, perché il sindacato di legittimità non si estende al merito dell'apprezzamento delle prove.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia attribuito scarso peso ad alcuni documenti o abbia scelto di ritenere più attendibile una deposizione.
- La deduzione di presunzioni semplici impone che gli indizi siano valutati nel loro complesso; tuttavia il giudice di merito conserva il potere di escludere la gravità, precisione e concordanza degli elementi offerti, e tale valutazione è insindacabile se motivata.
- Le questioni di incapacità a testimoniare o di altre nullità/processualità istruttorie devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito, altrimenti non possono essere valorizzate per la prima volta in cassazione.
- Quando il giudice d'appello esamina i documenti richiamati e spiega perché non siano decisivi o non siano idonei a fondare la presunzione invocata, non ricorre il vizio di omesso esame del fatto decisivo.
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