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Sentenza

Sentenza n. 3412/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202404576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria n. 695/2024, che aveva annullato la revoca dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento della struttura RSA nonché il successivo provvedimento autorizzativo adottato in favore del gestore subentrante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore uscente)

Prevale il privato

La controversia

Il gestore subentrante e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza hanno impugnato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso del gestore uscente contro il decreto commissariale che aveva revocato l'autorizzazione sanitaria all'esercizio e l'accreditamento con il Servizio sanitario regionale della struttura RSA, nonché contro il successivo decreto che aveva autorizzato il gestore subentrante all'esercizio della struttura con prescrizioni. Il gestore subentrante ha dedotto travisamento dei fatti, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti ed erronea interpretazione della legge regionale Calabria n. 24/2008, sostenendo che il termine concesso al gestore subentrante per adeguare l'impianto di climatizzazione non dimostrasse l'illegittimità della revoca disposta nei confronti del gestore uscente. L'Azienda sanitaria ha contestato l'applicazione dell'allegato 4, punto 30, e dell'art. 4, comma 5, del DCA n. 81/2016, sostenendo che il gestore uscente non avesse manifestato disponibilità a eliminare la carenza relativa all'impianto di climatizzazione e che le due procedure non fossero comparabili; ha inoltre contestato l'accoglimento della censura relativa al titolo di possesso dell'immobile e la statuizione sulle spese. Il Commissario ad acta ha proposto appello incidentale, censurando l'inquadramento della carenza dell'impianto di climatizzazione nella fattispecie disciplinata dall'art. 14, comma 4, della legge regionale Calabria n. 24/2008, anziché nella previsione più grave del comma 3, nonché il rilievo attribuito dal TAR all'effetto retroattivo dell'annullamento dell'esclusione del gestore uscente dalla procedura comunale per la scelta del locatario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a. e li ha esaminati congiuntamente insieme all'appello incidentale. Ha confermato la sentenza del TAR, ritenendo infondate tutte le censure. In particolare, la concessione al gestore subentrante di un termine per installare l'impianto di climatizzazione dimostrava che la relativa carenza era considerata superabile e non tale, sul piano ontologico e giuridico, da giustificare la revoca immediata dell'autorizzazione e dell'accreditamento. L'amministrazione aveva quindi tenuto una condotta contraddittoria e aveva violato l'art. 14, comma 4, della legge regionale Calabria n. 24/2008, che impone, per le carenze strutturali superabili, di invitare la struttura a presentare un piano di adeguamento entro un termine. La revoca non era stata preceduta da tale richiesta, in contrasto anche con il principio di proporzionalità. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che il procedimento di riesame aveva superato le ulteriori carenze strutturali e che il provvedimento di revoca si fondava, in sostanza, soltanto sulla carenza dell'impianto di climatizzazione e sulla questione del titolo di possesso dell'immobile. Quanto a quest'ultima, i motivi d'appello non avevano adeguatamente censurato l'autonomo e concorrente rilievo attribuito dal TAR alle proroghe concesse dal Comune proprietario dell'immobile, elemento non specificamente smentito e ritenuto provato secondo il principio di non contestazione. Il rigetto delle censure principali ha comportato anche il rigetto del motivo relativo alle spese. La sentenza di primo grado è stata pertanto confermata e sono rimasti annullati i provvedimenti impugnati in primo grado. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 96, comma 1, c.p.a.

    Consente la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla riproposizione in appello dei motivi di primo grado non esaminati; il loro esame è stato ritenuto non necessario dopo il rigetto degli appelli e la conferma dell'annullamento degli atti.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il TAR lo ha richiamato per ritenere provata, in base al principio di non contestazione, la circostanza relativa alle proroghe concesse dal Comune proprietario dell'immobile; il Consiglio di Stato ha ritenuto non adeguatamente censurato tale autonomo fondamento della decisione.

  • art. 14, comma 4, l.r. Calabria n. 24/2008

    Per le carenze strutturali superabili, l'amministrazione deve invitare la struttura a presentare un piano di adeguamento, indicando il termine per adempiere; la revoca immediata senza tale passaggio è illegittima.

  • art. 14, comma 3, l.r. Calabria n. 24/2008

    La previsione è stata prospettata dal Commissario ad acta come applicabile alle carenze strutturali di gravità tale da giustificare la revoca; il Consiglio di Stato ha escluso che la carenza dell'impianto di climatizzazione, considerata superabile dall'amministrazione stessa, rientrasse in tale ipotesi.

  • punto 30, allegato 4, DCA n. 81/2016

    Prevede il requisito relativo all'impianto di climatizzazione della struttura sanitaria; la sua violazione non è stata ritenuta automaticamente sufficiente a giustificare la revoca, quando la carenza sia concretamente superabile mediante adeguamento.

  • art. 4, comma 5, DCA n. 81/2016

    Richiamato dall'Azienda sanitaria quale disciplina applicabile alla permanenza dei requisiti della struttura; le censure fondate su tale disposizione sono state respinte.

Massime di principio

  • Quando la stessa amministrazione considera una determinata carenza strutturale superabile, concedendo a un operatore un termine per l'adeguamento, non può coerentemente qualificare la medesima carenza come ostativa alla prosecuzione dell'attività e disporre la revoca immediata dell'autorizzazione o dell'accreditamento nei confronti di altro operatore, salvo una specifica giustificazione della differenza di trattamento.
  • In presenza di una carenza strutturale superabile, l'amministrazione deve applicare il procedimento graduale previsto dalla disciplina di settore, invitando la struttura a presentare un piano di adeguamento e indicando un termine per adempiere; la revoca adottata senza tale previo passaggio viola la disciplina normativa e il principio di proporzionalità.
  • La valutazione della gravità di una carenza deve essere riferita agli accertamenti conclusivi del procedimento di riesame e non può fondarsi automaticamente sulla situazione originaria, quando le ulteriori carenze siano state nel frattempo superate.
  • Un motivo d'appello non è idoneo a riformare la sentenza quando non censura un autonomo e concorrente fondamento motivazionale della decisione di primo grado, anche se critica adeguatamente un diverso argomento utilizzato dal giudice.
  • La contraddittorietà dell'azione amministrativa nella qualificazione della medesima carenza tecnica può integrare sia violazione della disciplina speciale, quando questa imponga un previo piano di adeguamento, sia eccesso di potere per disparità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoInvalidità del provvedimentoAppello
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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