Sentenza n. 1952/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione terza, n. 21421 del 28 novembre 2024, resa tra le parti, concernente l’accertamento di un’anzianità di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante rapporti di lavoro a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La dipendente aveva chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata dal 1° giugno 1992 al 1° luglio 1998 quale operatrice di amministrazione di VIII livello presso l'Istituto, in relazione a un rapporto inizialmente a tempo determinato, successivamente rinnovato e prorogato. Dopo che il giudice ordinario aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, la causa era stata riassunta davanti al TAR, che aveva accolto la domanda valorizzando la sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2024 nella causa C-439/23 sul computo dell'anzianità maturata con contratti a tempo determinato ai fini della retribuzione successiva all'assunzione a tempo indeterminato. L'Istituto ha appellato deducendo, con unico motivo, l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. Secondo l'appellante, la controversia era stata proposta per la prima volta davanti al giudice ordinario soltanto il 22 maggio 2018, oltre il termine del 15 settembre 2000, sicché la translatio iudicii non poteva impedire la decadenza. L'appellata ha invocato, tra l'altro, la contrarietà del termine alla CEDU e ai principi di tutela giurisdizionale, nonché l'evoluzione giurisprudenziale sul riconoscimento dell'anzianità pregressa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'unico motivo di appello. Ha rilevato che la domanda di riconoscimento dell'anzianità era stata proposta davanti al giudice ordinario con ricorso depositato il 22 maggio 2018, quindi oltre il termine decadenziale del 15 settembre 2000 previsto dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. Richiamando il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 4 del 2007, il Collegio ha ritenuto che la scadenza del termine comporti la radicale perdita del diritto di far valere in qualunque sede ogni tipo di controversia relativa ai rapporti anteriori al trasferimento della giurisdizione. La translatio iudicii non poteva dunque sanare la tardiva proposizione dell'azione. Il Collegio ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025, che avrebbe confermato la legittimità del termine, escludendone il contrasto con la tutela giurisdizionale e con il diritto europeo. In riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della complessità e dell'evoluzione del quadro giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001
Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
Il termine del 15 settembre 2000 è decadenziale e la sua scadenza comporta la radicale perdita del diritto di far valere in qualunque sede le controversie relative ai rapporti anteriori al trasferimento della giurisdizione.
direttiva 1999/70/CE
La questione sostanziale del computo dell'anzianità maturata con contratti a tempo determinato non è stata esaminata nel merito, poiché la domanda è stata dichiarata inammissibile per decadenza.
clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
La clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato [...] deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive.
Il principio europeo era stato posto a fondamento della sentenza di primo grado, ma non è stato applicato nel merito dal Consiglio di Stato a causa della decadenza.
art. 99 c.p.a.
Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 4 del 2007 sull'effetto decadenziale del termine del 15 settembre 2000.
Massime di principio
- Il termine del 15 settembre 2000 previsto dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 per le controversie relative a periodi di rapporto di lavoro anteriori al trasferimento della giurisdizione ha natura decadenziale; la sua scadenza comporta la radicale perdita del diritto di far valere la controversia in qualunque sede.
- La proposizione della domanda davanti al giudice ordinario oltre il 15 settembre 2000 determina l'inammissibilità dell'azione, anche quando la causa sia stata successivamente riassunta davanti al giudice amministrativo in applicazione della translatio iudicii.
- La questione sostanziale relativa al riconoscimento dell'anzianità maturata durante rapporti di lavoro a tempo determinato non può essere esaminata se l'azione è preclusa dalla decadenza prevista dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.
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