Cassazione Civile, Ordinanza n. 21722/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore ha agito per ottenere dalla società datrice il pagamento di una maggiore indennità di utilizzazione professionale, chiedendo il riconoscimento che le attività accessorie e complementari svolte prima della partenza e dopo l'arrivo del treno dovessero essere qualificate come attività di "condotta continuativa" ai sensi della disciplina collettiva applicabile, con conseguente spettanza dell'indennità nella misura prevista per la voce "condotta" e non per la voce "lavoro". In primo grado la domanda è stata rigettata; la Corte d'appello ha confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'interpretazione dell'art. 28 CCNL Mobilità/Area contrattuale attività ferroviaria 20.7.2012 e dell'art. 31 del contratto aziendale 20.7.2012, poi rimasti invariati nel CCNL 16.12.2016, sostenendo che tali norme avrebbero dovuto essere lette nel senso di ricomprendere le attività accessorie e complementari nell'attività di condotta ai fini del computo dell'indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché l'interpretazione accolta dai giudici di merito era conforme al dato letterale e alla comune intenzione delle parti collettive: la "condotta" coincide con l'attività di guida del treno svolta dal personale di macchina, mentre le attività accessorie e complementari sono autonome e distinte; esse possono essere assorbite nella condotta solo quando si inseriscano in un periodo di condotta continuativa non interrotto da pause o fermate secondo i parametri contrattuali indicati (pausa di almeno 15 minuti netti o fermata di servizio di almeno 30 minuti). In tutti gli altri casi, tali attività restano computabili come "lavoro" e non come "condotta", con diversa incidenza sull'indennità. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato per censurare l'interpretazione del contratto collettivo; la Corte ha ritenuto corretta un'interpretazione conforme al testo contrattuale e all'intenzione delle parti.
art. 1363 c.c.
Richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici; la Corte ha valorizzato la lettura sistematica delle clausole contrattuali che distinguono condotta, attività accessoria e attività complementare.
art. 1364 c.c.
Richiamato implicitamente nel novero degli artt. 1362 e ss.; la Corte ha escluso un'interpretazione estensiva della nozione di condotta oltre il dato espresso.
art. 1365 c.c.
Richiamato implicitamente nel novero degli artt. 1362 e ss.; la Corte ha preferito il significato letterale e l'assetto complessivo della disciplina collettiva.
art. 1366 c.c.
Richiamato implicitamente nel novero degli artt. 1362 e ss.; la Corte ha letto le clausole in coerenza con la loro funzione regolativa e con l'intenzione negoziale.
art. 1367 c.c.
Richiamato implicitamente nel novero degli artt. 1362 e ss.; non è stata accolta una lettura che rendesse superflua la distinzione contrattuale tra le diverse attività.
art. 1368 c.c.
Richiamato implicitamente nel novero degli artt. 1362 e ss.; la Corte ha interpretato le clausole secondo il significato che emerge dal loro contesto contrattuale specifico.
art. 28 CCNL Mobilità/Area contrattuale attività ferroviaria 20.7.2012
"orario di lavoro" punto 2) "disciplina del personale mobile lettere b), c), d)"
Definisce le attività del personale di macchina e distingue la "condotta" dalle attività accessorie e complementari, consentendo l'assorbimento di queste ultime nella condotta continuativa solo al ricorrere delle condizioni temporali previste.
art. 31 contratto aziendale Gruppo FS 20.7.2012
Disciplina l'indennità di utilizzazione professionale e differenzia la misura spettante per la voce "condotta" rispetto a quella per la voce "lavoro".
art. 27 CCNL Mobilità 16.12.2016
Riproduce la disciplina già prevista nel contratto del 2012, mantenendo la distinzione tra condotta, attività accessoria e attività complementare.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per aderire a un precedente della Corte di cassazione già ritenuto pienamente condivisibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'interpretazione del contratto collettivo prevale il dato letterale coordinato con l'intero sistema delle clausole, soprattutto quando il testo distingue espressamente attività diverse e ne regola separatamente gli effetti economici.
- Quando un contratto collettivo definisce in modo specifico una certa attività lavorativa e ne separa altre attività accessorie o complementari, non è consentito ricomprendere automaticamente queste ultime nella prima per il solo fatto che siano connesse funzionalmente al medesimo servizio.
- La nozione contrattuale di "condotta continuativa" può assorbire attività accessorie o complementari solo nei limiti e alle condizioni temporali espressamente previste dalla disciplina collettiva; in difetto di tali presupposti, le attività restano riconducibili alla voce distinta di "lavoro" con diversa incidenza sull'indennità.
- In cassazione, la censura per violazione dei canoni ermeneutici è infondata quando l'interpretazione adottata dal giudice di merito risulti coerente sia con la lettera del contratto sia con la sua struttura sistematica e con l'intenzione delle parti collettive.
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