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Sentenza

Sentenza del 02/02/2022 n. 474 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Società di persone - Accertamenti alla società ed ai soci - Unitarietà - Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Nullità del giudizio - Rimessione degli atti alla CTP - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015, con censure in ordine a: mancato contraddittorio endoprocedimentale; mancata sottoscrizione/validità della firma digitale e carenza di prova del potere di firma; difetto di motivazione per mancata allegazione del verbale di constatazione della Guardia di Finanza e degli esiti delle verifiche presso terzi (presunta utilizzazione di fatture inesistenti); mancato riconoscimento della scusante per distruzione involontaria della documentazione contabile.

La decisione

La CTR ha rilevato l'applicazione del principio di unitarietà dell'accertamento per le società di persone e la configurabilità di un litisconsorzio necessario. Ha constatato che in primo grado non è stata effettuata l'integrazione del contraddittorio con i soci della sas (né è stata esaminata la loro posizione) e che la società risultava cessata (per cui i rapporti si trasferiscono ai soci). Per tali ragioni la CTR ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 14 D.lgs. n.546/1992 e ha rimesso gli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei termini di legge.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 14

    Art. 14 D.lgs. n.546/1992

    Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti è obbligatoria la loro partecipazione al processo; il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio con chiamata in causa dei soggetti interessati a pena di nullità assoluta del giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 110 c.p.c.

    Art. 110 c.p.c. (successione nelle cause)

    La CTR ha richiamato il principio di successione processuale dei soci nei rapporti dell'ente estinto, ritenendo che i soci successori subentrino nella legittimazione processuale dell'ente.

  • Codice civile, art. 2495 (previgente art. 2456)

    Art. 2495 c.c. (riferimento alla responsabilità dei soci per debiti sociali) / previgente art. 2456 c.c.

    L'estinzione della società non esclude i rapporti obbligatori che si trasferiscono ai soci; questi possono dunque essere chiamati in giudizio come successori per la pretesa tributaria.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. nn. 16730/18, 27603/18

    Consolidato orientamento secondo cui per le società di persone l'accertamento è unitario e può rendersi necessario il litisconsorzio obbligatorio; omissione di integrazione del contraddittorio determina nullità rilevabile d'ufficio.

Massime di principio

  • Negli accertamenti a carico di società di persone l'accertamento è unitario: se l'atto riguarda inscindibilmente la società e i soci, tutti devono essere parte del giudizio. Se uno solo agisce o impugna, il giudice deve integrare il contraddittorio chiamando i restanti soggetti.
  • La mancata integrazione del contraddittorio quando è necessario determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e comporta la rimessione degli atti per regolarizzazione procedurale.
  • La cessazione della società non estingue le obbligazioni tributarie: i soci possono subentrare processualmente e sostanzialmente per le pretese relative a debiti sociali, pertanto vanno valutati e chiamati in causa come successori.
  • Il liquidatore di una società estinta non è automaticamente legittimato 'ad causam' per la pretesa tributaria relativa al debito sociale; può invece essere destinatario di azioni autonome (es. risarcitorie).
  • Per evitare contrasti di giudicato e inefficienze processuali, il primo accertamento dovrebbe necessariamente includere l'esame e, se del caso, la chiamata in causa dei soci nelle società di persone.
  • Sebbene qui prevalga la censura processuale sul merito, le questioni documentali (firma digitale, verbali di constatazione, esiti verifiche terzi, distruzione documenti) restano rilevanti e dovranno essere valutate nel giudizio regolarmente composto.

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