Sentenza del 02/02/2022 n. 474 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Società di persone - Accertamenti alla società ed ai soci - Unitarietà - Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Nullità del giudizio - Rimessione degli atti alla CTP - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015, con censure in ordine a: mancato contraddittorio endoprocedimentale; mancata sottoscrizione/validità della firma digitale e carenza di prova del potere di firma; difetto di motivazione per mancata allegazione del verbale di constatazione della Guardia di Finanza e degli esiti delle verifiche presso terzi (presunta utilizzazione di fatture inesistenti); mancato riconoscimento della scusante per distruzione involontaria della documentazione contabile.
La decisione
La CTR ha rilevato l'applicazione del principio di unitarietà dell'accertamento per le società di persone e la configurabilità di un litisconsorzio necessario. Ha constatato che in primo grado non è stata effettuata l'integrazione del contraddittorio con i soci della sas (né è stata esaminata la loro posizione) e che la società risultava cessata (per cui i rapporti si trasferiscono ai soci). Per tali ragioni la CTR ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 14 D.lgs. n.546/1992 e ha rimesso gli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei termini di legge.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 14
Art. 14 D.lgs. n.546/1992
Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti è obbligatoria la loro partecipazione al processo; il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio con chiamata in causa dei soggetti interessati a pena di nullità assoluta del giudizio.
Codice di procedura civile, art. 110 c.p.c.
Art. 110 c.p.c. (successione nelle cause)
La CTR ha richiamato il principio di successione processuale dei soci nei rapporti dell'ente estinto, ritenendo che i soci successori subentrino nella legittimazione processuale dell'ente.
Codice civile, art. 2495 (previgente art. 2456)
Art. 2495 c.c. (riferimento alla responsabilità dei soci per debiti sociali) / previgente art. 2456 c.c.
L'estinzione della società non esclude i rapporti obbligatori che si trasferiscono ai soci; questi possono dunque essere chiamati in giudizio come successori per la pretesa tributaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. nn. 16730/18, 27603/18
Consolidato orientamento secondo cui per le società di persone l'accertamento è unitario e può rendersi necessario il litisconsorzio obbligatorio; omissione di integrazione del contraddittorio determina nullità rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- Negli accertamenti a carico di società di persone l'accertamento è unitario: se l'atto riguarda inscindibilmente la società e i soci, tutti devono essere parte del giudizio. Se uno solo agisce o impugna, il giudice deve integrare il contraddittorio chiamando i restanti soggetti.
- La mancata integrazione del contraddittorio quando è necessario determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e comporta la rimessione degli atti per regolarizzazione procedurale.
- La cessazione della società non estingue le obbligazioni tributarie: i soci possono subentrare processualmente e sostanzialmente per le pretese relative a debiti sociali, pertanto vanno valutati e chiamati in causa come successori.
- Il liquidatore di una società estinta non è automaticamente legittimato 'ad causam' per la pretesa tributaria relativa al debito sociale; può invece essere destinatario di azioni autonome (es. risarcitorie).
- Per evitare contrasti di giudicato e inefficienze processuali, il primo accertamento dovrebbe necessariamente includere l'esame e, se del caso, la chiamata in causa dei soci nelle società di persone.
- Sebbene qui prevalga la censura processuale sul merito, le questioni documentali (firma digitale, verbali di constatazione, esiti verifiche terzi, distruzione documenti) restano rilevanti e dovranno essere valutate nel giudizio regolarmente composto.
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