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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27809/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

L’ente previdenziale aveva chiesto la condanna del Ministero al risarcimento del danno per la tardiva trasmissione della documentazione necessaria alla liquidazione/riliquidazione del trattamento di quiescenza di ex dipendenti pubblici, documentazione che la normativa imponeva di inviare entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio. Il giudice di pace aveva accolto la domanda; il Ministero aveva appellato deducendo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l’insussistenza del danno o comunque la sua riduzione. Il Tribunale aveva respinto l’appello, ritenendo che la controversia non rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa perché non riguardava il danno del destinatario del procedimento, ma il rapporto tra due enti pubblici; nel merito aveva qualificato l’obbligo di trasmissione documentale come obbligo giuridico ex art. 1173 c.c., la cui violazione integrava inadempimento ex art. 1218 c.c., con danno coincidente con gli interessi legali che l’INPS aveva dovuto pagare per il ritardo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma in sede di legittimità è rimasto esaminabile solo il secondo, riguardante la violazione dell’art. 1223 c.c. per avere i giudici di merito riconosciuto il danno derivante dal pagamento degli interessi ai pubblici dipendenti, sostenendo che tale esborso non integrasse un danno risarcibile o che vi fosse una compensazione con altri benefici.

La decisione

Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 36209/2021, avevano già escluso il difetto di giurisdizione, affermando la giurisdizione ordinaria e rimettendo alla sezione semplice il solo secondo motivo. Esaminato quest’ultimo, la Corte lo ha ritenuto infondato: ha ribadito che il termine di quindici giorni per l’invio della documentazione era stato violato dal Ministero; che, per effetto di tale ritardo, l’INPS aveva dovuto corrispondere agli aventi diritto gli interessi legali dovuti per la tardiva liquidazione della prestazione; che tale esborso costituiva danno patrimoniale causalmente ricollegato all’inadempimento del Ministero; che non vi era alcuna partita di giro né compensazione rilevante, perché la norma richiamata dal Ministero riguardava altro profilo (apporto statale alla gestione previdenziale per le pensioni) e non la buonuscita/riliquidazione in questione. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese di legittimità per mancata attività difensiva dell’INPS.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, d.l. n. 79/1997 conv. in L. n. 140/1997

    termine di quindici giorni

    impone all’amministrazione pubblica datrice di lavoro di trasmettere entro quindici giorni dalla cessazione del servizio la documentazione necessaria per la liquidazione del trattamento di quiescenza; il termine è volto a garantire l’efficienza della P.A.

  • art. 133, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 104/2010

    la giurisdizione esclusiva amministrativa riguarda le controversie sul danno ingiusto da inosservanza del termine del procedimento amministrativo solo quando il danno è patito dal destinatario del provvedimento; non quando la lite concerne il rapporto tra due enti pubblici.

  • art. 1173 c.c.

    l’obbligo di trasmissione documentale è stato ricondotto a un’obbligazione giuridica nascente dalla legge, e non alla responsabilità aquiliana.

  • art. 1218 c.c.

    l’inosservanza dell’obbligo di trasmissione integra inadempimento contrattuale/obbligatorio, fonte di responsabilità per il danno conseguente.

  • art. 1223 c.c.

    il danno risarcibile comprende le conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento; nel caso concreto il pagamento degli interessi legali è stato ritenuto conseguenza diretta del ritardo del Ministero.

  • art. 1224 c.c.

    gli interessi legali dovuti per la ritardata liquidazione della prestazione costituiscono il danno conseguente al ritardo nell’adempimento.

  • art. 2, comma 3, L. n. 335/1995

    la previsione sul contributo trimestrale dello Stato alla gestione previdenziale non è pertinente alla fattispecie, che concerne la ritardata liquidazione dell’indennità di buonuscita e non il pagamento di pensioni.

  • art. 2, comma 5, L. n. 183/2011

    richiamata solo come modifica della disciplina sul contributo statale alla gestione previdenziale, ma ritenuta non applicabile al caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto nel secondo motivo di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando una legge impone alla pubblica amministrazione datrice di lavoro un termine per la trasmissione di documenti necessari alla liquidazione di prestazioni previdenziali o di fine servizio, la sua violazione può integrare inadempimento di un obbligo giuridico fonte di responsabilità patrimoniale.
  • Il danno risarcibile può essere individuato negli interessi legali o altri accessori che l’ente previdenziale abbia dovuto corrispondere a causa del ritardo imputabile all’amministrazione, se tali esborsi sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie da ritardo procedimentale non si estende automaticamente alle liti tra due amministrazioni pubbliche quando il petitum riguarda il pregiudizio subito da un ente nell’ambito di un rapporto obbligatorio distinto dal danno del destinatario del provvedimento.
  • Non è configurabile una compensazione o partita di giro solo perché l’ente previdenziale abbia temporaneamente gestito somme collegate alla prestazione; occorre che il vantaggio dedotto sia giuridicamente pertinente e riferibile alla stessa fattispecie dannosa.
  • In tema di responsabilità da ritardo nell’adempimento, la prova del danno può essere desunta dalla normale conseguenza economica dell’inadempimento quando l’esborso accessorio sia inevitabilmente collegato al ritardo e il controvalore vantato dall’obbligato sia insussistente o non pertinente.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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