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Sentenza

Sentenza n. 998/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 93/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 22.1.2025.

Giustizia amministrativa202600126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 93/2025 del Tribunale di Bologna, relativa al pagamento del bonus "carta del docente"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 93/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto, in data 23 febbraio 2026, al pagamento del bonus "carta del docente" relativo agli anni indicati nel ricorso. I ricorrenti hanno quindi insistito esclusivamente per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. La dichiarazione è stata resa ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto l'adempimento è intervenuto successivamente all'introduzione del giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con distrazione in favore del difensore, nonché con condanna alla restituzione dell'importo corrispondente al contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale è integralmente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento integrale intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché la pretesa sostanziale è stata pienamente soddisfatta ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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