Cassazione Civile, Ordinanza n. 26973/2024 del 17/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso in favore del ricorrente sulla base del possesso di quattro assegni bancari, che secondo l'opponente erano stati consegnati nell'ambito di non meglio precisati rapporti di tipo commerciale e lavorativo. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto, ritenendo prescritta l'azione cartolare e, soprattutto, che il creditore non avesse allegato né provato il rapporto causale sottostante, trattandosi di azione causale tra emittente dei titoli e primo prenditore; aveva inoltre rilevato l'insufficienza dell'allegazione su una pretesa promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello per genericità ex art. 342 c.p.c., osservando che le censure non si confrontavano con la ratio del primo giudice, non indicavano quale fosse il rapporto fondamentale da cui derivava la consegna degli assegni e introducevano tardivamente il tema dell'ingiustificato arricchimento. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c. e nullità della sentenza d'appello, sostenendo che l'appello contenesse motivi specifici e che la Corte avesse deciso dopo la trattazione; (2) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., assumendo che la promessa di pagamento contenuta negli assegni dispensasse dalla prova del rapporto sottostante; (3) ulteriore violazione dell'art. 1988 c.c. per il medesimo profilo. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che era la mancata critica alla qualificazione della domanda come azione causale e la mancata allegazione del rapporto fondamentale; ha inoltre escluso la censura sulla nullità della sentenza per difetto di specificazione del concreto pregiudizio subito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non aggredissero la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla genericità del gravame e sulla mancata contestazione della qualificazione della controversia come azione causale. In particolare, il ricorrente ha insistito sul profilo cartolare e sull'art. 1988 c.c., ma senza confrontarsi con il passaggio decisivo secondo cui, nella lite tra emittente e primo prenditore, andava allegato e provato il rapporto causale sottostante. La doglianza sulla nullità della sentenza è stata ritenuta inammissibile perché priva dell'indicazione del concreto pregiudizio derivato dalla pretesa irregolarità. Non essendosi costituito l'intimato, non sono state liquidate spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'atto di appello deve contenere una critica puntuale e aderente alle ragioni della decisione di primo grado; la genericità delle censure può determinare inammissibilità del gravame.
art. 348 c.p.c.
La censura che deduca violazione della norma è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio posta a base della declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 1988 c.c.
"La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria."
La promessa di pagamento opera sul piano processuale tra autore e destinatario, ma nella controversia avente ad oggetto il rapporto causale sottostante non esonera dall'allegazione e prova del fondamento della pretesa, specie quando il giudizio riguarda emittente e primo prenditore dei titoli.
art. 2697 c.c.
Il creditore che agisca sul rapporto causale deve fornire la prova del fondamento della propria pretesa quando sia contestata l'esistenza della causa debendi.
art. 111 Cost.
La doglianza relativa alla nullità della sentenza non può essere scrutinata se non viene indicato il concreto pregiudizio processuale subito.
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono colpire la reale ratio decidendi e dedurre specificamente il vizio denunciato; altrimenti sono inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello l'impugnazione è inammissibile quando le censure sono generiche o non si confrontano con la specifica ragione decisoria posta dal primo giudice a fondamento della sentenza.
- Nel ricorso per cassazione non basta riproporre la propria tesi di merito: è necessario misurarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando la lite concerne il rapporto causale sottostante tra emittente e primo prenditore di titoli di credito, il thema decidendum non è limitato al profilo cartolare e il creditore deve allegare, prima ancora che provare, il titolo causale della propria pretesa se l'esistenza della causa debendi è contestata.
- La promessa di pagamento o ricognizione di debito non esonera in assoluto dalla prova del rapporto fondamentale: l'effetto presuntivo opera nei limiti della concreta qualificazione della domanda e del rapporto controverso.
- Una censura di nullità processuale è inammissibile se non indica quale concreto pregiudizio la parte abbia subito per effetto dell'irregolarità denunciata.
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