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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27977/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Il condominio aveva convenuto Roma Capitale chiedendo la ripetizione di somme versate a titolo di COSAP per griglie e intercapedini collocate su marciapiede stradale, per annualità 2011-2016, sostenendo che il canone non fosse dovuto in mancanza di un valido titolo concessorio e, soprattutto, perché le opere sarebbero state realizzate su area privata già nel momento della costruzione dell'edificio, prima dell'eventuale imposizione di una servitù di pubblico passaggio. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello l'aveva respinta ritenendo dovuto il COSAP anche in caso di occupazione abusiva e rilevando che il condominio non aveva provato la proprietà condominiale dell'area. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) giudicato esterno derivante da precedenti decisioni tra le stesse parti relative allo stesso canone; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia su tale eccezione; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato rilievo del giudicato; 4) violazione dell'art. 63 d.lgs. 446/1997 e del regolamento comunale, perché mancherebbe una concessione formale; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sul COSAP per mancata prova dell'area demaniale o della servitù di pubblico passaggio; 6) ulteriore violazione delle stesse norme e omessa pronuncia sulla deduzione che griglie e intercapedini erano state realizzate su area privata e non avevano sottratto il suolo all'uso pubblico.

La decisione

La Corte ha respinto i primi quattro motivi: ha ritenuto non provato il giudicato esterno per mancanza della certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato delle precedenti sentenze; ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la questione del giudicato non era decisiva e perché la sentenza aveva comunque deciso la domanda; ha confermato che il COSAP è un'entrata patrimoniale dovuta anche in caso di occupazione di fatto, senza necessità di un formale atto concessorio. Ha invece accolto il quinto e il sesto motivo nei limiti indicati, rilevando che la Corte d'appello non aveva esaminato il fatto decisivo dedotto dal condominio, cioè che le griglie e le intercapedini erano preesistenti rispetto alla destinazione del bene all'uso pubblico e alla eventuale cessione al Comune. Poiché tale circostanza, se accertata, potrebbe escludere il presupposto impositivo del COSAP secondo la giurisprudenza richiamata, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette del tutto di provvedere sulla domanda o sull'eccezione; non basta che la decisione sia motivata in modo diverso da quello prospettato dalla parte.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è rilevabile solo se ne sia fornita prova idonea; senza prova del passaggio in giudicato non può essere opposto alla controparte.

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della decisione presuppone l'assenza di impugnazioni nei termini di legge, circostanza da provare in modo specifico.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in combinazione con le norme sul giudicato esterno, senza incidere autonomamente sull'esito.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    "A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica ... che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione"

    La prova del giudicato esterno richiede, di regola, la certificazione della cancelleria attestante la definitività della sentenza prodotta.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per censurare la nullità della sentenza in caso di omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale sulla debenza del COSAP e sul giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama la distinzione tra omessa pronuncia e omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte respinge l'eccezione di inammissibilità ritenendo il ricorso sufficientemente specifico.

  • art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997

    Il COSAP è configurato come corrispettivo dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici o destinati all'uso pubblico; non richiede necessariamente un formale titolo concessorio e può essere dovuto anche in presenza di occupazione di fatto.

  • art. 1 del Regolamento del Comune di Roma, istitutivo del COSAP

    Richiamato per la disciplina locale del canone, in coordinamento con l'art. 63 d.lgs. 446/1997.

  • art. 14-bis del Regolamento del Comune di Roma, istitutivo del COSAP

    Richiamato quale norma regolamentare connessa alla disciplina del canone.

  • art. 16 del Regolamento del Comune di Roma, istitutivo del COSAP

    Richiamato quale norma regolamentare connessa alla disciplina del canone.

  • art. 2697 c.c.

    La parte ricorrente lo invoca per sostenere che spettava al Comune provare i presupposti dell'occupazione soggetta a canone.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno deve essere provato dalla parte che lo invoca mediante la produzione della sentenza e della certificazione di cancelleria attestante la definitività, salvo i casi in cui la definitività discenda direttamente dal rigetto o dall'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la decisione prodotta.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette del tutto di decidere sulla domanda o sull'eccezione; non ricorre quando la questione sia stata decisa, anche implicitamente, o quando la censura riguardi semplicemente una motivazione non condivisa dalla parte.
  • Il COSAP ha natura di entrata patrimoniale corrispettiva e non di imposta: è dovuto per l'utilizzazione particolare o eccezionale di beni pubblici o destinati all'uso pubblico e non richiede necessariamente un formale atto concessorio, potendo rilevare anche l'occupazione di fatto.
  • In materia di COSAP, se il contribuente deduce che griglie o intercapedini erano già esistenti al momento in cui il bene è stato destinato all'uso pubblico, il giudice deve accertare la preesistenza delle opere e il momento di formazione della servitù di pubblico passaggio, perché tale dato può escludere il presupposto del canone.
  • Quando una doglianza investe un fatto storico potenzialmente decisivo, il giudice di merito deve esaminarlo espressamente; l'omissione di tale esame può integrare vizio censurabile in cassazione nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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