Cassazione Penale, Sentenza n. 29308/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due censure principali: 1) violazione delle norme sulle intercettazioni telematiche eseguite mediante virus trojan e inutilizzabilità delle intercettazioni perché, secondo la difesa, le operazioni di registrazione sarebbero state materialmente effettuate su server privati gestiti dalla ditta RCS (server di transito ubicati fuori dalla Procura, in sede privata a Napoli) senza decreto autorizzativo motivato; si lamenta inoltre la distruzione del file originale e la compromissione della verificabilità della prova (richiamo agli artt. 268, comma 3 e 3-bis, e 271 c.p.p.); 2) vizio di motivazione per omissione di adeguata risposta alla censura sulla riconoscimento della recidiva specifica e reiterata e sulla durezza del trattamento sanzionatorio.
La decisione
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è stato dichiarato complessivamente infondato/inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che non ricorra un errore di fatto rilevante ai fini del rimedio straordinario: la controversia attiene a rivalutazione motivazionale e interpretativa (non a una svista percettiva decisiva) e la sentenza di legittimità aveva correttamente ritenuto che la registrazione si sia definitivamente realizzata negli impianti della Procura; il server di transito non avrebbe esercitato funzioni di registrazione o di decrittazione tali da rendere inutilizzabili le intercettazioni. La Corte ha richiamato giurisprudenza conforme che ammette l'uso di "server di transito" purché non immagazzinino o riutilizzino i dati e la registrazione definitiva avvenga nei locali della Procura. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia comunque valutato (anche implicitamente) i profili relativi alla recidiva e alla congruità del trattamento sanzionatorio, pertanto non sussiste vizio decisivo di motivazione.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio straordinario limitato agli errori di fatto percettivi decisivi (svista o equivoco nelle risultanze del giudizio di legittimità) e non idoneo a sindacare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
art. 268 cod. proc. pen. (comma 1 citato)
"le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale"; le operazioni di registrazione "possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica"
La norma attribuisce rilievo decisivo alla fase di registrazione che deve svolgersi nei locali della Procura con i relativi impianti; tuttavia la giurisprudenza ammette che esista un "server di transito" esterno purché non immagazzini o riutilizzi i dati e la registrazione definitiva avvenga nel server della Procura.
art. 271 cod. proc. pen.
Norma riferita alle modalità di verbalizzazione e tutela delle operazioni di intercettazione; invocata dalla difesa in relazione alla correttezza delle operazioni tecniche e della conservazione dei dati.
Sez. U, n. 36359/2008 (Carli)
Decisione delle Sezioni Unite che individua la distinzione tra le fasi di registrazione (da effettuare in Procura) e le fasi di ascolto/verbalizzazione che possono essere "remotizzate"; richiamata per sostenere che non tutte le attività possono svolgersi fuori dalla Procura.
Sez. 6, n. 10611 del 24/10/2023 (Tarantino)
Giurisprudenza recente che ha ritenuto utilizzabili intercettazioni con server di transito gestiti dalla RCS quando tali server non immagazzinano i dati e la registrazione è effettuata nei locali della Procura; è stato richiamato come fattispecie analoga a quella oggetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento molto limitato: va usato solo per errori di percezione decisivi (svista/equivoco) nel giudizio di legittimità, non per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
- Nelle intercettazioni telematiche/Trojan, il punto cruciale è dove si realizza la "registrazione" ai fini dell'art. 268 c.p.p.: se la registrazione definitiva avviene negli impianti della Procura, l'uso di server di transito esterni può essere ritenuto legittimo se quei server non immagazzinano, decrittano o riutilizzano i dati.
- Per contestare con successo l'utilizzabilità delle intercettazioni basate su server esterni occorre provare in modo chiaro e documentato che il server esterno abbia effettivamente registrato, memorizzato, decrittato o altrimenti alterato i dati, o che sia mancato il decreto autorizzativo quando richiesto; mere affermazioni generiche o riferimenti alla stampa non sono sufficienti.
- Se si contesta la mancata motivazione sulla recidiva o sulla quantificazione della pena, bisogna dimostrare che l'omissione era decisiva e non invece implicitamente risolta dalla motivazione: la Corte può considerare esaustiva anche una risposta implicita purché il trattamento sanzionatorio risulti congruamente argomentato.
- Quando si impugna una sentenza per questioni tecniche (es. gestione dei file digitali), è utile acquisire e allegare elementi tecnici oggettivi (log dei server, certificazioni del gestore, decreto di autorizzazione) che dimostrino l'effettiva modalità di registrazione, conservazione e cancellazione dei dati.
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