Cassazione Penale, Sentenza n. 29157/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto di prevenzione e delle correlate confische. I motivi principali dedotti sono: violazione del ne bis in idem per una precedente richiesta di misura rigettata nel 2003 divenuta definitiva; violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia per la ritenuta diversa qualificazione della pericolosita (da pericolosita qualificata ex art.4 d.lgs. 159/2011 a pericolosita generica ex art.1 lett.b) senza contraddittorio specifico); carenza di elementi e motivazione in ordine ai requisiti della pericolosita generica secondo la sentenza della Corte costituzionale n.24/2019 (mancata indicazione delle fonti dell'accertamento dei proventi illeciti, impossibilita di dimostrare nesso temporale e idoneita delle condotte a produrre redditi congrui rispetto agli acquisti); contestazione dell'estensione della confisca a beni acquistati successivamente al periodo di pericolosita ritenuto; rilievi sulla insufficiente valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e su vizi di motivazione e calcolo del reddito disponibile. I terzi fittizi intestatari hanno dedotto la propria titolarita dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei terzi ritenuti fittizi intestatari e ha accolto il ricorso principale di Emanuele Greco. Ha ritenuto infondata l'eccezione di ne bis in idem, perché nella nuova istruttoria erano emersi elementi nuovi (dichiarazioni di collaboratori) non valutati nel provvedimento precedente. Tuttavia ha annullato il decreto impugnato nei confronti di Greco per violazione del principio di correlazione e, in particolare, per la mancata instaurazione di un contraddittorio specifico quando la Corte di appello ha riqualificato la pericolosita da qualificata a generica. La Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Catania per un nuovo giudizio con l'indicazione di consentire il contraddittorio sul punto, valutare in modo specifico l'abitualita della commissione di delitti, la produzione di profitti in misura congrua rispetto agli acquisti e la perimetrazione temporale della pericolosita e della confisca. I ricorsi dei terzi sono stati dichiarati inammissibili perché non attinenti alla contestazione della reale titolarita dei beni.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia)
art.1, lett.b) ; art.4, comma 1, lett.a)
Art.1 lett.b disciplina la pericolosita generica cui si riferisce la confisca di prevenzione; art.4 riguarda la pericolosita qualificata (associazione di tipo mafioso). La Corte richiede che, per la pericolosita generica, siano accertate l'abitualita dei delitti, la produzione di profitti e la significativa incidenza di tali proventi sul reddito del soggetto
Corte costituzionale, sentenza n.24 del 2019
Delimita i requisiti della pericolosita generica: individuazione di categorie di delitto idonee, abitualita nella commissione dei reati, effettiva generazione di profitti e rilevanza di tali profitti quale componente significativa o esclusiva del reddito. Tali requisiti devono essere valutati e messi in discussione nel contraddittorio
Principio del ne bis in idem (giurisprudenza di legittimità richiamata)
Il divieto opera rebus sic stantibus: un precedente rigetto non impedisce una nuova valutazione se emergono elementi di fatto nuovi o preesistenti ma non valutati nel giudicato, come dichiarazioni di collaboratori
Precedente giurisprudenziale: Sez. U, n.4880 del 26/6/2014 (Spinelli) e altre pronunce di legittimità richiamate
Stabilisce che la pericolosita sociale fissa anche la misura temporale della confisca: per la pericolosita generica sono confiscabili i beni acquistati nel periodo in cui si e' manifestata la pericolosita; la configurazione diversa della pericolosita impone diversa determinazione del periodo oggetto di ablazione patrimoniale
Articoli 10 e 20 d.lgs. n.159/2011 (richiamati dai ricorrenti)
Sono stati invocati dai ricorrenti per contestare aspetti procedurali e di applicazione della misura reale; la Corte di Cassazione ha valutato complessivamente le censure alla luce dei principi di correlazione, contraddittorio e dei requisiti sostanziali della pericolosita generica
Massime di principio
- La rinnovata qualificazione della pericolosita da parte del giudice procedente e diversa rispetto a quella proposta in origine puo' essere legittima solo se fondata sui medesimi elementi di fatto gia sottoposti a contraddittorio oppure se alla difesa e' stato assicurato un contraddittorio specifico sui nuovi profili deducibili
- La pericolosita generica ex art.1 lett.b) d.lgs. 159/2011 richiede l'accertamento di: a) delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo; b) effettiva produzione di profitti derivanti da tali delitti; c) rilevanza di tali profitti quale componente significativa o esclusiva del reddito del soggetto
- La confisca di prevenzione e' limitata temporalmente al periodo in cui la pericolosita si e' manifestata; per la pericolosita generica occorre una correlazione temporale e una congruita' quantitativa tra profitti illeciti accertati e valore dei beni oggetto di confisca
- Il terzo che contesta beni sequestrati per misure di prevenzione puo' proporre gravame solo per dimostrare la fittizieta dell'intestazione; non e' legittimato a discutere in via principale l'insussistenza dei presupposti per la misura adottata nei confronti del prevenuto
- Il principio del ne bis in idem non impedisce una nuova richiesta di misura se emergono elementi nuovi o non precedentemente valutati; pertanto nuove dichiarazioni di collaboratori possono giustificare la riapertura della valutazione della pericolosita
- Quando si fondano provvedimenti di prevenzione su dichiarazioni di collaboratori e' necessario che il giudice renda le ragioni della valutazione e consenta alla difesa di confrontarsi in modo specifico su tali dichiarazioni e sul loro apporto probatorio rispetto al nesso tra reati e proventi
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