Cassazione Penale, Ordinanza n. 03943/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo meramente riproduttivo di una doglianza già vagliata e respinta con motivazione corretta dai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo il mancato riconoscimento della non imputabilità per avere agito, al momento del fatto, in stato di ubriachezza accidentale. Sosteneva quindi che la propria condizione psicofisica avrebbe escluso la responsabilità penale. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo riproponeva una censura già esaminata e disattesa nei gradi di merito, i quali avevano motivato in modo adeguato e conforme a diritto sulla volontarietà dello stato di ubriachezza.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza reali censure nuove o specifiche, una doglianza già esaminata e motivatamente respinta nei precedenti gradi di giudizio.
- La deduzione di una condizione di non imputabilità fondata su ubriachezza accidentale richiede una critica puntuale della motivazione di merito; in mancanza, la valutazione dei giudici territoriali sulla volontarietà dello stato di ebbrezza resta insindacabile in sede di legittimità nei limiti del vizio denunciato.
- Quando il giudice di merito ha dato conto in modo adeguato e giuridicamente corretto della volontarietà dello stato di ubriachezza, la Corte di cassazione non può accogliere una censura che si risolva in una mera reiterazione della tesi difensiva.
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