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Sentenza

Sentenza n. 3929/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 4236/2024 pubblicata il 06.06.2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202502718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio complessivo di 1.500 euro tramite emissione del relativo buono elettronico della Carta docente. Ha dedotto l’inerzia del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, anche con facoltà di adottare le necessarie variazioni di bilancio o di ricorrere allo speciale ordine di pagamento, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile e non ha dimostrato l’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, era stata notificata al Ministero il 20 novembre 2024 ed era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato ordinato di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega e con il compito di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il parametro è stato individuato nell’interesse legale sulla somma dovuta; la decorrenza è stata fissata dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della funzione sollecitatoria e non risarcitoria dell’astreinte, con cessazione al momento dell’insediamento del commissario ad acta o, se anteriore, al soddisfacimento del credito. Il compenso eventuale del commissario, quantificato in 500 euro, e le spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori e contributo unificato, sono stati posti a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e fissare una penalità di mora. La penalità ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria e decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, unitamente al passaggio in giudicato del titolo e alla mancata esecuzione, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario, la cui attribuzione deve essere assicurata mediante emissione del relativo buono elettronico.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e il termine legalmente previsto per l’adempimento è inutilmente decorso senza che l’amministrazione abbia dimostrato l’esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’attuazione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio, quando ciò sia indispensabile per assicurare il pagamento dovuto dall’amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha natura sollecitatoria e non risarcitoria; essa decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del commissario ad acta o, se anteriore, con l’adempimento.
  • La costituzione dell’amministrazione mediante un mero atto di stile, in assenza della prova dell’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale, non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando risultino provati il giudicato e l’inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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