Cassazione Civile, Ordinanza n. 24619/2023 del 14/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di sei contratti di lavoro a termine intercorsi tra una compagnia aerea e una dipendente. In primo grado il tribunale aveva dichiarato nulla la clausola appositiva del termine del primo contratto; la corte d'appello ha poi riformato tale decisione quanto al primo contratto, ma ha dichiarato nulla la clausola del termine del secondo contratto (31.8-31.12.2007), ritenendo che la causale addotta fosse contraddittoria e non adeguatamente provata in relazione al nesso tra l'assunzione e l'esigenza organizzativa invocata. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame e carenza motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la corte d'appello considerato gli elementi attestanti le ragioni giustificatrici del termine; 2) violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare deposizioni testimoniali e documenti idonei a provare la causale; 3) ulteriore omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla legittimità della causale del contratto. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e a contestare l'accertamento di merito sulla non prova della causale del secondo contratto a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la critica all'intero materiale probatorio; inoltre ha osservato che la corte d'appello aveva comunque esplicitato le ragioni della decisione, cioè l'assenza di utilizzo della lavoratrice nelle attività poste a base della causale. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, perché formulati, solo apparentemente come violazioni di legge o omessi esami decisivi, tendevano in realtà a una rivalutazione del merito e non indicavano uno specifico fatto storico decisivo trascurato dal giudice di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione denunciato, ma la Corte osserva che il controllo di legittimità non consente di sindacare il merito della valutazione probatoria.
art. 132 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione; la censura è ritenuta inammissibile perché non investe un fatto storico decisivo omesso.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza; non consente di convertire il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non per l'omessa valutazione dell'intero materiale istruttorio o per la richiesta di rivalutazione delle prove.
art. 1 d.lgs. n. 368/2001
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la legittimità del termine, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare il merito probatorio.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova della causale del contratto a termine, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile in quanto volta alla diversa lettura delle prove.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per lamentare la mancata considerazione di prove e documenti, ma la censura è stata reputata una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza processuale del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia denunciato l'omesso esame di un fatto storico specifico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che sia decisivo in senso stretto, cioè idoneo a determinare con certezza un esito diverso della controversia.
- Non è ammissibile dedurre, sotto l'apparente veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei documenti e delle testimonianze apprezzati dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito esplicita le ragioni della propria decisione sulla legittimità o illegittimità di un termine contrattuale, la censura in cassazione non può limitarsi a contestare l'apprezzamento delle prove, ma deve indicare uno specifico fatto storico decisivo trascurato.
- La doglianza relativa alla causale di un contratto a termine deve confrontarsi con l'accertamento di merito sulla effettiva riferibilità della lavoratrice alle esigenze organizzative addotte; in assenza di un fatto storico decisivo omesso, la censura è inammissibile.
- Il giudizio di cassazione non può essere surrettiziamente trasformato in un terzo grado di merito mediante la deduzione di violazioni di norme processuali o sostanziali che, nella sostanza, mirino solo a ottenere una diversa valutazione delle prove.
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