Sentenza n. 1436/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 550/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.07.2024, e notificata il 29.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza civile che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.500 euro. Il ricorrente ha documentato la sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo. Ha inoltre dedotto il perdurante inadempimento ministeriale e chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione. Il ricorso è stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il giudicato, la sua notificazione e il mancato adempimento dell'Amministrazione. Poiché l'an e il quantum del credito erano incontestati, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa, mediante rilascio della carta elettronica del docente e accreditamento dell'importo complessivo di 2.500 euro. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, assegnata nel caso concreto per 500 euro per ciascun anno scolastico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, la parte deve fornire la prova del titolo esecutivo, del suo passaggio in giudicato e della notificazione all'amministrazione, nonché rispettare il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento e non fornisce elementi sull'esecuzione del titolo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente l'adempimento sulla base dell'obbligo risultante dal giudicato e dell'importo incontestato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza entro il termine assegnato all'amministrazione.
- L'incarico di commissario ad acta, quando è affidato a un organo o funzionario pubblico come adempimento connesso ai doveri d'istituto, non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso ulteriore.
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