Cassazione Penale, Ordinanza n. 35187/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado all'esito di giudizio abbreviato e poi veduto confermare in appello l'accertamento di responsabilità con sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce. Il ricorso era affidato a un unico motivo: vizio di motivazione, dedotto ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 133 c.p., sostenendo che la pena sarebbe stata determinata in misura eccessiva, non contenuta nel minimo edittale, senza adeguata considerazione dello stato di tossicodipendenza dell'imputato, della patologia psichiatrica da cui sarebbe affetto e della positiva condotta tenuta dopo i fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato. Ha richiamato il principio per cui la determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata adeguata perché aveva già valorizzato gli elementi ritenuti rilevanti, escludendo l'esiguità del danno e considerando anche l'alterazione psichica dovuta alla tossicodipendenza ai fini della mitigazione della pena ex art. 89 c.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non può essere utilizzato in cassazione per censurare in modo meramente sostanziale la congruità della pena quando il giudice di merito abbia già motivato in modo non illogico.
art. 133 c.p.
I criteri di commisurazione della pena appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e devono essere valutati alla luce degli elementi del caso concreto.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, che la esercita entro i limiti edittali secondo i criteri legali.
art. 89 c.p.
L'alterazione psichica dovuta a tossicodipendenza è stata già considerata dal giudice di merito ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del provvedimento va disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la mera eccessività della pena se la doglianza si risolve in una diversa valutazione del merito sulla commisurazione sanzionatoria.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali degli artt. 132 e 133 c.p. e con motivazione non apparente.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando dia conto degli elementi ritenuti decisivi, anche solo richiamando quelli che escludono la richiesta di ulteriore riduzione della pena.
- Quando il giudice di merito abbia già considerato una condizione personale rilevante ai fini della pena, come un'alterazione psichica correlata a tossicodipendenza, la stessa non può essere nuovamente invocata in cassazione come omissione motivazionale se risulta già valutata.
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