Cassazione Civile, Ordinanza n. 21563/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia trae origine dall'occupazione di un terreno privato per la realizzazione di un ospedale, disposta da ordinanza sindacale, seguita dalla realizzazione dell'opera oltre il termine per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni, con irreversibile trasformazione del fondo. La proprietaria agiva per la restituzione, il pagamento dell'indennità e il risarcimento dei danni per la perdita del suolo contro Regione, Comune e AUSL. Dopo un primo percorso processuale sulla giurisdizione, la causa era riassunta e il Tribunale aveva escluso la legittimazione passiva degli enti convenuti, ritenendo responsabili solo le gestioni liquidatorie. La Corte d'appello, invece, aveva affermato la legittimazione passiva della Regione e l'aveva condannata al risarcimento. Con l'unico motivo di ricorso la Regione denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla propria eccezione di difetto radicale di obbligazione risarcitoria a suo carico, sostenendo che la pretesa avrebbe dovuto gravare esclusivamente sul Comune delegato alla procedura espropriativa ai sensi della normativa regionale; secondo la ricorrente, inoltre, la Corte territoriale avrebbe impropriamente richiamato una pronuncia delle Sezioni Unite sulla legittimazione per i rapporti debitori e creditori delle USL senza affrontare il punto specifico della responsabilità per l'attività espropriativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la Corte d'appello si era comunque pronunciata sul difetto di legittimazione della Regione, escludendolo, sicché non sussisteva omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. Ha inoltre rilevato che la delega ai Comuni prevista dalla legge regionale riguardava la procedura espropriativa legittimamente condotta, mentre nel caso concreto l'opera era stata realizzata oltre il termine dei lavori e delle espropriazioni, con configurazione di un illecito da occupazione/irreversibile trasformazione del fondo. In tale ipotesi, la responsabilità risarcitoria è stata ricondotta a un'obbligazione solidale di tutti i coautori del danno ex art. 2055 c.c. Il ricorso è stato quindi rigettato; la Regione è stata condannata alle spese in favore della proprietaria, mentre le spese tra Regione e AUSL sono state compensate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su un'eccezione di parte; non basta che la motivazione sia ritenuta insufficiente o non condivisa.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La censura è stata veicolata come nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 20 della legge regionale Puglia 12 agosto 1978, n. 37
"sono [...] delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la determinazione della misura delle indennità di esproprio, la pronuncia degli espropri ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche da realizzare nel territorio comunale, da chiunque eseguite"
La delega ai Comuni opera nel quadro di una procedura espropriativa legittima e non esonera la Regione dalla responsabilità per illeciti derivanti dalla realizzazione dell'opera oltre i termini della procedura.
art. 2055 c.c.
Nell'ipotesi di illecito derivante da occupazione e irreversibile trasformazione del fondo oltre i termini autorizzati, sussiste un'obbligazione solidale di tutti i coautori del danno.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice ometta del tutto di decidere su una domanda o eccezione; non ricorre se la questione risulta comunque decisa, anche implicitamente o sinteticamente.
- La delega amministrativa ai Comuni nelle procedure espropriative riguarda l'esercizio legittimo della funzione e non esclude la responsabilità dell'ente delegante quando la vicenda si traduca in un illecito per superamento dei termini o occupazione sine titulo.
- Quando la realizzazione dell'opera pubblica avviene oltre i termini della procedura espropriativa, con irreversibile trasformazione del fondo, la pretesa risarcitoria può fondarsi su responsabilità solidale di tutti i soggetti che abbiano concorso alla produzione del danno.
- In presenza di coautori dell'illecito, il danneggiato può agire nei confronti di uno o più responsabili in via solidale, senza che la ripartizione interna dei rapporti incida sulla legittimazione esterna verso il terzo danneggiato.
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